Agevolazione sull’acquisto di un box, quando si può avere?

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Una guida realizzata dall’Agenzia delle Entrate prova a chiarire alcuni dubbi dei contribuenti circa le agevolazioni fiscale legate all’acquisto o alla realizzazione di box auto. Ecco quello che troviamo nella guida tra premesse e casi particolari. 

Possono usufruire della detrazione d’imposta gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, oppure coloro che programmano e fanno interventi relativi alla realizzazione di autorimesse e posti auto. L’Agenzia spiega che bisogna documentare le spese sostenute, ovvero

“la detrazione per l’acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.”

Oltre alla documentazione delle spese sostenute c’è un’altra condizione da rispettare per ottenere l’agevolazione: bisogna che ci sia un vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box. Arriviamo così ai casi particolari contemplati da questa normativa fiscale. Per parlarne usiamo esattamente le parole della guida dell’Agenzia:

Nel caso in cui l’atto definitivo di acquisto sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale, la detrazione d’imposta spetta solo se è stato regolarmente registrato un compromesso di vendita dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo e il box. Se manca un preliminare di acquisto registrato, eventuali pagamenti effettuati con bonifico prima dell’atto notarile non sono ammessi in detrazione. In questo caso, infatti, al momento del pagamento non è ancora riscontrabile l’effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma. Tale condizione può essere considerata comunque realizzata nell’ipotesi particolare in cui il bonifico viene effettuato nello stesso giorno in cui si stipula l’atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 13 gennaio 2011).

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