Detraibilità spese per trasporto di disabili – cosa c’è da sapere

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I CAF hanno chiesto delle delucidazioni anche in merito alle spese per trasporto di disabili chiedendo se possono essere scaricate dalla dichiarazione le erogazioni che il disabile o la sua famiglia fanno alla ONLUS che si occupa del suo trasporto verso le strutture dove fruisce di servizi sanitari. Di cosa bisogna tener conto?

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 17/E ha provato a fare chiarezza sui dubbi posti dai CAF prima che sia modificabile il 730 precompilato. L’Erario ha fornito risposte esaustive alle domande più frequenti sulla detraibilità di alcune spese dall’IRPEF. Abbiamo già considerato la particolarità delle spese odontoiatriche.

Questioni interpretative in materia di IRPEF – detraibilità spese dentista

E abbiamo approfondito il discorso delle spese per la crioconservazione.

Detraibilità spese per crioconservazione – la fecondazione assistita in dichiarazione?

Riguardo le spese di trasporto dei disabili, il percorso interpretativo è analogo a quello fatto per le spese sanitarie indicate, ovvero bisogna capire bene che tipo di spesa è stata fatta. La domanda dei CAF infatti, riguarda i soldi che vengono volontariamente erogati ad una ONLUS per il trasporto dei disabili che necessitano di cure mediche periodiche. Queste spese sono detraibili? Sostanzialmente la risposta verte sulla natura della spesa: se sono erogazioni liberali a favore dell’organizzazione non possono rientrare nelle spese di trasporto dei disabili. Se al contrario il disabile paga la ONLUS per un servizio secondo un preciso tariffario o anche a forfait, considerando la ONLUS alla stregua di altre aziende che offrono un servizio analogo, allora la detraibilità è consentita. Così scrive l’Agenzia delle Entrate:

La risposta al quesito non può prescindere dall’esame caso per caso della documentazione attestante la natura del rapporto tra il disabile e la ONLUS. Ciò in quanto le somme erogate dal disabile potrebbero costituire erogazioni liberali alla ONLUS, indipendenti dal servizio di trasporto, ovvero costituire un corrispettivo, anche a forfait, per il proprio trasporto. Nel primo caso le erogazioni liberali in questione potrebbero rientrare nella previsione di cui all’art. 15, comma 1.1., del TUIR, che prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 26 per cento a decorrere dall’anno 2014 per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065 euro annui (elevato a 30.000 euro a decorrere dal 2015), a favore delle ONLUS aventi i requisiti di cui al d.lgs. n. 460 del 1997. […]

Si ricorda che la detraibilità è subordinata all’effettuazione dell’erogazione mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 e dall’attestazione rilasciata dalla ONLUS (cfr. da ultimo circ. n. 11/2014). Nel caso in cui il versamento sia effettuato alla ONLUS quale corrispettivo di un servizio di trasporto di disabili, riconducibile all’art. 15, comma, 1 lett. c), del TUIR come nel caso di trasporto in ambulanza, la spesa sarà detraibile per l’intero importo quale spesa sanitaria, fermo restando che la ONLUS deve rilasciare regolare fattura.

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