Detrazione fiscale Irpef 2016, quali novità?

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La detrazione fiscale IRPEF 2016 è riservata all’intestatario del contratto di mutuo ed è calcolata sui soli interessi passivi e oneri accessori inerenti il contratto di mutuo per il capitale preso a prestito, esclusa dunque la quota capitale, su un importo massimo di 4000 euro.

La legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) ha innalzato a partire dal 1 gennaio 2008 da 3.615,20 euro a 4.000 euro il limite massimo degli interessi passivi detraibili sui mutui ipotecari stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale. Pertanto, il bonus massimo ottenibile in sede di dichiarazione dei redditi è pari a 760 euro.

L’attuale normativa ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, con la conseguenza che le detrazioni fiscali spettano nel caso in cui ricorrano alcune condizioni tassativamente previste dalla legge in relazione al tipo di fabbricato (abitazione principale, abitazione secondaria, altri fabbricati non abitativi) e all’anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo.

In primo luogo, il beneficiario della detrazione fiscale deve essere la stessa persona alla quale è intestato il mutuo e, nel caso si tratti di una coppia di coniugi che abbiano acquistato l’abitazione congiuntamente, ciascun coniuge può detrarre gli interessi solo per la propria quota, per un importo massimo di 2.000 euro: nel caso invece che uno dei due sia fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote. L’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 7/E/200 ha stabilito come le detrazioni fiscali IRPEF 2016 spettino anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un familiare.

Altra condizione riguarda la data di stipula del contratto di mutuo e il momento nel quale il contribuente ha acquisito la residenza presso l’immobile che costituisce l’abitazione principale. Nello specifico, se il mutuo è stato stipulato a partire dal 1° gennaio 2001, l’immobile deve essere stato adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto.

Se invece il mutuo è stato contratto dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2000, l’immobile deve essere stato adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dalla data di acquisto.

Oltre agli interessi passivi, è possibile portare a detrazione gli oneri accessori, quelli direttamente imputabili all’operazione d’acquisto o relativi al contratto di mutuo. I primi ricomprendono ad esempio l’onorario del notaio e le imposte di registro, ipotecarie e catastali, ma anche le spese sostenute in caso di acquisto dell’immobile effettuato nell’ambito di una procedura esecutiva concorsuale o individuale.

Le spese riconducibili al contratto di mutuo sono le seguenti:

l’onorario del notaio, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione bancaria, le spese di istruttoria e perizia tecnica, gli oneri fiscali.

Tuttavia ci sono anche le maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in valuta estera.

Per usufruire delle detrazione è necessario conservare tutti i documenti relativi agli oneri sostenuti: l’atto di acquisto dell’immobile, il contratto di mutuo, la certificazione della banca attestante il pagamento degli interessi versati nel periodo d’imposta considerato e la quota di capitale residua, la fattura del notaio e ogni altra documentazione fiscale attestante il sostenimento degli oneri accessori.

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