Fondo di solidarietà per l’artigianato, le nuove regole

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È stato pubblicato il decreto interministeriale che disciplina Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo dell’Artigianato (FSBA). Ecco di che cosa stiamo parlando, chi può accedere al fondo e a cosa serve. 

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo dell’Artigianato è disciplinato dal decreto interministeriale del 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56/2015.

Il 29 novembre 2013, quindi circa un anno e mezzo fa, Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL e UIL, hanno firmato un accordo interconfederale applicativo dell’accordo interconfederale 31 ottobre 2013 per la definizione delle risorse per l’avvio del Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo dell’Artigianato (FSBA).

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Con il decreto 9 gennaio 2015 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze l’attività di FSBA per il settore artigiano va a regime. Vengono quindi stabiliti:

  • le disposizioni per determinare requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei Fondi;
  • i criteri e requisiti per la contabilità dei Fondi;
  • le modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull’andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.

Il senso di questo fondo è tutto scritto nella Riforma del Lavoro Fornero che recita

“Le organizzazione sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di Solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.”

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