Guida alla normativa sui tirocini retribuiti

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 La nuova normativa sui tirocini retribuiti, voluta dal Ministro Fornero con l’obiettivo di evitare che gli stage aziendali si trasformassero, come spesso accaduto, in forme di lavoro gratuito alle quali i giovani erano costretti a sottostare per poter entrare nel mondo del lavoro, è entrata in vigore con la legge n. 92/2012, alla quale ha fatto seguito la firma del documento Linee guida in materia di tirocini tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che contiene tutte le delucidazione del caso.

Cerchiamo di capire come si sono trasformati tirocini e stage con la nuova normativa.

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Le regole di base sugli stage retribuiti

Prima di entrare nel vivo del discorso sulla nuova normativa riguardante stage e tirocini, prendiamo in esame i primi vincoli che sono stati imposti alle aziende che vogliono assumere uno stagista o un tirocinante:

1. Partendo dal presupposto che stage e tirocini no possono più essere gratuiti, ad ogni assunto con questa tipologia di contratto deve essere assicurata un’indennità minima di 300 euro.

2. Il tirocinio e lo stage hanno lo scopo di formare e preparare i giovani al lavoro, quindi non è possibile impiegare tali assunti per attività che non prevedono formazione.

3. I tirocinanti e gli stagisti non possono sostituire lavoratori in malattia, maternità o ferie.

4. I tirocinanti non possono essere impiegati come lavoratori in periodi di particolare attività.

Le nuove tipologie di stage

Le Linee guida in materia di tirocini prevedono solo tre tipologie di stage:

1. Stage formativi e di orientamento

Sono stage che possono essere svolti da giovani che hanno conseguito il titolo di studio da non più di 12 mesi e hanno lo scopo di formare ed orientare i giovani alla scelta del lavoro che vorranno fare dopo la scuola; Hanno una durata massima di 6 mesi (comprese eventuali proroghe).

2. Stage di inserimento o reinserimento

Sono dei percorsi di recupero aziendale dedicati ai lavoratori in mobilità o comunque beneficiari di ammortizzatori sociali; hanno durata massima di 12 mesi (comprese eventuali proroghe).

3. Stage di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento

Periodi di formazione/lavoro dedicati a persone svantaggiate o con disabilità, richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale. Nel primo caso possono avere durata massima di 12 mesi, in caso si persone con disabilità la durata massima è di 24 mesi.

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L’indennità di partecipazione allo stage

La nuova normativa prevede che ad ogni stagista o tirocinante venga corrisposta una indennità di partecipazione, una sorta di stipendio, nella misura minima di 300 euro lordi al mese.

L’indennità di partecipazione non deve essere corrisposta in caso di stage inserimento o di reinserimento, in quanto gli stagisti sono già fruitori degli ammortizzatori sociali.

Quali garanzie sono previste per gli stagisti?

Agli stagisti deve essere assicurata, da parte del soggetto promotore, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, salvo diverse disposizioni previste dalle varie convenzioni, oltre alla responsabilità civile verso i terzi attraverso compagnia assicuratrice.

I dettagli del contratto di stage o tirocinio

Il contratto di stage o tirocinio è una convenzione tra le due parti interessate (soggetto promotore e stagista o tirocinante) che deve essere corredato da tutte le informazioni  su: dati anagrafici dei soggetti coinvolti, descrizione del tirocinio, descrizione del progetto formativo, diritti e doveri delle parti;

Inoltre le Linee guida in materia di tirocini prevedono che allo stagista sia assegnato un tutor o un referente, come responsabile del suo percorso di formazione che faccia una continuata attività di monitoraggio e, al termine del periodo di formazione deve essere redatto un documento che valuti l’esperienza dello stagista, al quale deve essere anche consegnato un attestato dell’attività svolta e delle competenze acquisite.

Possibilità di interruzione e sospensione dello stage

Il tirocinante olio stagista può chiedere una sospensione della sua attività di formazione per maternità o lunga malattia (rientrano nella categoria lunga malattia le assenze che superino per durata un terzo del tirocinio). I giorni di assenza non saranno conteggiati nella durata complessiva del tirocinio.

Limitazioni al numero di stagisti

Il numero di stagisti che un soggetto ospitante può assumere variano in base al numero di dipendenti delle sue unità operative:

– 5 dipendenti: 1 stagista

– 6/20 dipendenti: 2 tirocinanti

– oltre 21 dipendenti: il numero dei tirocinanti non potrà superare il 10% del numero dei dipendenti.

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Quali tipologie di formazione non rientrano nelle Linee guida in materia di tirocini

Non rientrano nelle normative dettate dalle Linee guida in materia di tirocini i seguenti periodi formativi:

1. tirocini curriculari universitari;
2. periodi di pratica professionale (anche quelli per l’ingresso nelle professione che prevedono l’iscrizione all’albo o all’ordine);
3. tirocini transnazionali
4. tirocini per soggetti extracomunitari se previsti all’interno delle quote di ingresso;
5. tirocini estivi.

Per tutti dettagli consultare il testo dell’ Accordo e Linee guida sui tirocini.

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