Inabilità, invalidità e assicurazione obbligatoria, i chiarimenti INPS

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Il messaggio 7145 del 25 novembre è stato usato dall’INPS per offrire chiarimenti sul cumulo dei periodi assicurativi degli autonomi. Prendiamo in esame novità e riepilogo rispetto ad inabilità, invalidità e assicurazione obbligatoria. 

L’INPS dopo aver chiarito le linee generali rispetto alla pensione di vecchiaia, all’inabilità e alle riliquidazioni, passa ad affrontare due questioni: il Passaggio dall’assegno di invalidità alla pensione di inabilità, i Periodi di godimento dell’assegno di invalidità e il diritto a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria.

Cumulo periodi assicurativi, i chiarimenti INPS su inabilità e pensioni

Cumulo periodi assicurativi, i chiarimenti INPS 

Passaggio dall’assegno di invalidità alla pensione di inabilità

Con circolare n. 53616 A.G.O./262 del 1984 nota 7 è stato precisato tra l’altro che in caso di passaggio dall’assegno di invalidità alla pensione di inabilità il requisito amministrativo deve ritenersi automaticamente perfezionato trattandosi di sostituire, senza soluzione di continuità, una prestazione ad un’altra nell’ambito della tutela previdenziale dell’invalidità sancita dalla Costituzione e realizzata dalla legge n. 222.

Tale criterio opera per la pensione di inabilità in cumulo.

Periodi di godimento dell’assegno di invalidità

L’articolo 1, comma 6, della legge 12 giugno 1984, n. 222 riconosce utili ai fini del conseguimento del requisito amministrativo per la pensione indiretta i periodi di godimento dell’assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.

Tale criterio opera anche nei confronti di coloro che accedono alla pensione ai superstiti in regime di cumulo.

Contestuale diritto a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed in una delle gestioni dei lavoratori autonomi.

Nei confronti degli assicurati che facciano valere contribuzione versata in più gestioni l’articolo 20 della legge 22 luglio 1966, n. 613, al 2° comma, dispone che in favore dell’assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati, nell’assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni dei lavoratori autonomi.

Peraltro l’Istituto ha fornito istruzioni nell’ipotesi in cui alla data della domanda di pensione tutti i requisiti risultino perfezionati sia nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con la sola contribuzione versata in tale gestione, sia in una gestione dei lavoratori autonomi con il cumulo di tutta la contribuzione versata in più gestioni, riconoscendo la facoltà per l’interessato di chiedere la liquidazione della prestazione in una gestione diversa.

Tale liquidazione deve essere effettuata solo su espressa richiesta dell’interessato (v. circolari n. 36 del 1990 p. 13, n. 54 del 1991 p. 4 e supplemento agli atti ufficiali di luglio 1992, parte II).

Parimenti, nell’ipotesi di trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia che, come noto, opera d’ufficio al compimento dell’età ed in presenza dei relativi requisiti ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984, l’Istituto con messaggio n. 12389 dell’11 marzo 1993 ha chiarito che il predetto principio deve ritenersi operante, oltre che nei casi in cui i requisiti richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia risultino perfezionati nella stessa gestione a carico della quale è stato liquidato l’assegno di invalidità, anche nei casi in cui risultino perfezionati in una gestione diversa.

Con lo stesso messaggio è stato inoltre precisato che il criterio in questione trova di norma applicazione su richiesta degli interessati, in quanto non è ipotizzabile la rilevazione in via automatica dei casi in cui si possa procedere alla trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia in una gestione assicurativa diversa.

Ciò posto, si precisa che la domanda dell’interessato è ammissibile fino alla data di liquidazione del trattamento pensionistico.

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