Pronti gli ultimi decreti del Jobs Act

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Sono pronti a fare il loro ingresso nella riforma gli ultimi quattro decreti attuativi riguardanti il Jobs Act. Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, li porterà al Consiglio dei Ministri convocato nella mattina di venerdì.

Su cosa vertono, dunque, gli ultimi testi:

Politiche attive

L’innovazione principale, nell’ambito di un testo che “contiene norme volte alla individuazione dei soggetti che costituiscono la rete dei servizi per le politiche del lavoro”, riguarda la nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, attesa per l’anno prossimo. Si passa poi “alla definizione dei principi comuni alle politiche attive (che prevedono, tra l’altro, l’introduzione dell’assegno di ricollocazione) e al riordino degli incentivi all’occupazione”.

Attività Ispettiva

Il testo – che contiene la questione dei controlli a distanza – riguarda la razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, con l’istituzione di un’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, che integra in un’unica struttura i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail e che pertanto non deve generare extra-costi per la finanza pubblica. Previsti “strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale”.

Ammortizzatori sociali

Al di là delle questioni pruriginose come il controllo, il testo rivede la disciplina degli strumenti di tutela del reddito operanti in costanza di rapporto di lavoro (cioè Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, contratti di solidarietà e fondi di solidarietà bilaterali), riunendone la trattazione in un unico testo che abroga le leggi precedenti. La Cassa viene sforbiciata a 24 mesi, che possono diventare 36 mesi quando si ricorre ai contratti di solidarietà, nell’ambito di un quinquennio mobile. Gli ammortizzatori vengono estesi per le imprese oltre cinque dipendenti, con un principio di contribuzione in base all’utilizzo: un contributo addizionale del 9% della retribuzione persa per i periodi di cassa (cumulando ordinaria, straordinaria e contratti di solidarietà) sino a un anno di utilizzo nel quinquennio mobile; del 12% sino a due anni e del 15% sino a tre.

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