Cos’è il contratto di associazione in partecipazione

 Cos’è l’associazione in partecipazione?

Come si legge nell’articolo n. 2549 del Codice Civile, l’associazione in partecipazione è una tipologia di lavoro autonomo che prevede che una delle due parti, chiamata l’associante, attribuisca all’altra, che è l’associato, una parte degli utili derivanti dalla sua impresa in cambio di un corrispettivo da parte dell’associato che può essere prestato sia sotto forma di valore patrimoniale o di prestazione lavorativa.

► Come funzionano gli incentivi per l’assunzione degli associati in partecipazione

Un lavoratore che si associa in partecipazione, quindi, partecipa tanto degli utili quanto dei rischi dell’impresa, in una percentuale determinata all’atto della stipula del contratto. Il contratto di associazione in partecipazione si differenzia dal contratto di società in quanto l’attività di impresa, con i diritti e gli obblighi che ne competono, è demandata all’associante esclusivamente.

Diritti e doveri dell’associazione in partecipazione

Chi stipula un contratto di associazione in partecipazione con una azienda o una impresa, oltre che a partecipare degli utili e dei rischi, ha il diritto a partecipare della gestione dell’attività che l’impresa svolge, con poteri di controllo da definire in fase di redazione del contrato.

Allo stesso tempo, l’associante in partecipazione non può stipulare lo stesso tipo di contratti con terzi senza il permesso all’associato.

 Vademecum Riforma Lavoro – Il Contratto Di Apprendistato e Contratto Di Associazione In Partecipazione

Copertura previdenziale e assicurativa dell’associazione in partecipazione

In caso di contratto di associazione in partecipazione, il carico previdenziale da corrispondere all’Inps o alla cassa di categoria è totalmente a carico dell’associante, che può chiedere una rivalsa sull’associato nella misure previste dalla legge.

L’apertura di una posizione assicurativa presso l’Inail è a discrezione dell’associante, sul quale grava totalmente.

Come funzionano gli incentivi per l’assunzione degli associati in partecipazione

 Il testo del Decreto del Fare approvato dal Senato presenta alcune differenze rispetto all’originale, alcune delle quali riguardano il campo del lavoro e, soprattutto, le tante tipologie di contratti a tempo e atipici presenti in Italia. Tra questi le novità riguardano anche il contratto di associazione in partecipazione.

Cos’è l’associazione in partecipazione

Il testo, nello specifico, riporta due novità per questi contratti, una riguardante la legislazione in merito ai contratti e uno, che molto probabilmente non sarà accolto molto bene, che riguarda gli incentivi all’assunzione.

Da quando la legge entrerà in vigore, grazie all’integrazione dell’articolo 2549 del Codice civile che regola il lavoro di associazione in partecipazione, non saranno più possibili sanzioni per gli associati nell’ambito di imprese mutualistiche individuati mediante elezione dell’assemblea, nonché i rapporti tra produttori e artisti, interpreti ed esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni (sonore, audiovisive, visive).

Gli incentivi all’assunzione degli associati in partecipazione prevedono l’estinzione di tutti gli eventuali illeciti amministrativi e la cancellazione di eventuali debiti con gli enti previdenziali e assicurativi.

 Vademecum Riforma Lavoro – Il Contratto Di Apprendistato e Contratto Di Associazione In Partecipazione

Per ottenere questo conveniente incentivo, le imprese devono pagare un contributo previdenziale straordinario, il 5% della quota a carico degli associati nel periodo di vigenza del rapporto pregresso, e depositare l’accordo stipulato con gli associati in partecipazione interessati all’assunzione a titolo di lavoro subordinato, che prevede che questi ultimi non possano essere licenziati per motivi economici nei sei mesi successivi alla firma del contratto.

Collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto, ecco come funziona

 Ai giovani che cercano di entrare nel mondo del lavoro vengono offerti, nella maggior parte dei casi, dei contratti atipici, ossia contratti che poco hanno a che fare con il caro e vecchio contratto di lavoro a tempo indeterminato.

► Guida alla compilazione della ricevuta di compenso con ricevuta d’acconto

I giovani si devono arrangiare tra contratti di collaborazione, contratti a termine e molte altre tipologie e non sempre si sa bene come funzionano e cosa prevedono. Occupiamoci in questo articolo del contratto di collaborazione, che quasi sempre viene chiamato contratto con ritenuta d’acconto.

► Come si calcola la base imponibile per la ritenuta d’acconto?

Si tratta di un contratto di lavoro autonomo, almeno in teoria, che prevede che i datori di lavoro trattengano dal compenso del lavoratore il 20% a titolo di acconto Irpef. Il contratto di collaborazione occasionale può essere stipulato con lavoratori autonomi non provvisti di partita Iva per compensi annui ottenuti dallo stesso datore di lavoro non superiori ai 5.000 euro lordi.

► I redditi soggetti a ritenuta d’acconto

Quindi, in breve, si tratta di un contratto che si usa in caso di rapporto di lavoro non continuativo, limitato nel tempo e nel compenso, svolto da un lavoratore equiparato ad un professionista, no si è in presenza di subordinazione, anche senza il possesso di Partita Iva.

► Come e quando si paga la ritenuta d’acconto?

All’atto del pagamento del compenso il lavoratore deve produrre una ricevuta che il datore di lavoro provvederà a saldare attraverso un mezzo tracciabile.

 

Guida al concedo parentale per i dipendenti

 Cos’è il congedo parentale

Il congedo parentale è un servizio dell’Inps che consiste in una indennità pari al 30% dello stipendio mensile del lavoratore che viene corrisposta dall’Istituto quando questo si assenta per motivi famigliari.

► Le prime regole dell’Inps per il voucher baby sitter

Quanto dura il congedo parentale per i dipendenti

I lavoratori dipendenti hanno diritto ad astenersi dal lavoro per periodi diversi in base alla loro situazione. Nello specifico, nei primi 8 anni di vita del bambino (per i genitori adottivi il conteggio degli otto anni inizia dall’entrata in famiglia del bambino):

– la madre può astenersi dal lavoro per un periodo complessivo – continuativo o frazionato – non superiore ai 6 mesi;

– il padre può astenersi dal lavoro per un periodo complessivo – continuativo o frazionato – non superiore ai 7 mesi;

– il genitore unico è agevolato con una durata del congedo di 10 mesi.

Nel caso in cui i genitori decidono di fruire del congedo parentale contemporaneamente, ne avranno diritto per un periodo totale massimo di 11 mesi.

► Guida alla richiesta del Bonus Bebè 2013

Se la madre del bambino è una lavoratrice autonoma o casalinga, per poter usufruire dei giorni previsti dal congedo parentale deve dimostrare l’impossibilità della madre a prendersi cura del bambino. I motivi possono essere accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche etc.

Per usufruire del congedo il genitore deve dare 15 giorni di preavviso, regola non valida in caso di dimostrata impossibilità.

Requisiti per l’assegno di invalidità civile

 Cos’è la prestazione di invalidità civile

L’assegno di invalidità civile è una prestazione che viene erogata dall’Inps ai contribuenti che ne facciano richiesta presentando la documentazione che attesta la sopraggiunta riduzione della capacità lavorativa per infermità fisica o mentale.

Chi ha diritto all’assegno per invalidità civile?

La prestazione di invalidità civile spetta a lavoratori dipendenti, autonomi anche se iscritti a fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria.

I requisiti per avere l’assegno di invalidità civile

Per ottenere l’assegno di invalidità civile il soggetto

Deve aver subito riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo

Deve aver accumulato almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

L’assegnazione della prestazione di invalidità civile non obbliga il soggetto a cessare l’attività lavorativa.

Come si presenta la domanda per l’assegno di invalidità civile?

Come si calcola l’importo dell’assegno di invalidità civile

Come le pensioni, anche l’importo dell’assegno di invalidità civile viene calcolato in base al sistema contributivo (in base all’ammontare dei contributi versati) se l’attività lavorativa del soggetto richiedente è iniziata dopo il 31 dicembre 1995 e con il sistema misto per i lavoratori che hanno iniziato prima di quella data. 

Erogazione e validità dell’assegno di invalidità civile

La prima erogazione dell’assegno di invalidità civile avviene ad un mese della presentazione della domanda, se il contribuente soddisfa tutti i requisiti.

Dopo tre anni è necessario fare nuova richiesta di invalidità civile, ma a partire dal terzo rinnovo diviene automatica e trasformata in pensione di vecchiaia quando si raggiunge l’età pensionabile.

Come si presenta la domanda per l’assegno di invalidità civile

 La domanda per l’assegno di invalidità civile deve essere presentata all’Inps per via telematica. Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione che certifica la sopraggiunta perdita di capacità lavorativa.

Il primo requisito per ottenere l’assegno di invalidità civile è la perdita di più di un terzo della capacità produttiva per sordità, cecità, handicap e disabilità.

Come si presenta la domanda per l’invalidità civile

La procedura per la presentazione della domanda di invalidità civile è stata completamente informatizzata – pur rimanendo una delle procedure più complicate – a partire dal 1 gennaio 2010.

Prima di procedere all’inoltro della richiesta, è necessario reperire tutta la documentazione necessaria per la certificazione del sopraggiunto stato di invalidità.

Visita presso un medico certificatore

Il soggetto che vuole fare richiesta dell’assegno di invalidità civile deve recarsi da un medico certificatore in possesso del Pin rilasciato dall’Inps per la compilazione dei certificati on line.

Lista dei medici certificatori dell’Inps

Il medico procederà ad una visita preventiva necessaria per attestare la natura dell’invalidità. Lo stesso medico invierà il certificato all’Inps e ne stamperà anche una copia per il paziente. Il certificato ha un numero identificativo che deve essere riportato nella domanda.

Richiesta della visita della Asl

Entro 30 giorni dal rilascio del certificato, il soggetto deve richiedere una visita alla Asl di competenza per il territorio. Al momento della visita dovrà essere esibito il certificato.

Se non si richiede la visita entro 30 giorni, il certificato scade e sarà necessario ripetere la visita.

Invio della domanda all’Inps

Il richiedente deve inviare la domanda all’Inps per via telematica (può procedere da solo se in possesso di un Pin personale o richiedere l’assistenza di un Caaf). Per farlo è necessario compilare il modello della domanda sul sito dell’Inps in tutte le sue parti, inserendo anche il codice identificativo del certificato.

All’invio della domanda il sistema propone una data per la visita di controllo.

 Esposto per falsi invalidi – Guardia di Finanza

La visita dell’Inps

La data proposta dal sistema può essere modificata temendo conto che la prima visita deve avvenire entro i 30 giorni dalla data della visita dell’Asl, periodo ridotto a 15 giorni per patologia oncologica. Il richiedente sarà avvertito della visita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Questa seconda visita avverrà in presenza di una commissione medica dell’Asl di riferimento (integrata da un medico dell’Inps), che ha il compito di redigere un verbale elettronico che deve essere approvato all’unanimità da tutti i componenti.

In caso di parere non unanime l’Inps acquisisce la documentazione per procede ad una ulteriore analisi, della quale darà responso, se positivo entro dieci giorni e, se negativo, ad una nuova visita entro 20 giorni.

Nessun obbligo di iscrizione all’Inps per lavoro famigliare

 Anche per il lavoro nell’azienda di famiglia è prevista una distinzione tra lavoro occasionale e lavoro continuativo, distinzione necessaria per dettare il relativo obbligo all’iscrizione di una posizione previdenziale presso l’Inps.

Con la Circolare 10478 del Ministero del Lavoro sono stati chiariti i parametri di distinzione per le collaborazioni familiari nei settori dell’artigianato, dell‘agricoltura e del commercio.

In questi ambiti l’iscrizione all’Inps non è necessaria se si tratta di una collaborazione occasionale e a titolo gratuito, ma solo se prestata da due precise categorie di lavoratori: i pensionati, che, in base alla circolare si caratterizzano per una scarsa tendenza a impegnarsi in una attività abituali, e i lavoratori che prestano già opera in un’altra azienda a tempo pieno, impossibilitato per la scarsità di tempo a disposizione ad impegnarsi sistematicamente in un’altra attività lavorativa.

Per queste due tipologie di lavoratori che prestino servizio occasionalmente e a titolo gratuito presso l’attività di famiglia nei settori dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura, non sussiste l’obbligo di iscrizione alla relativa gestione dell’Inps.

Per tutte le altre tipologie vale la regola generale: non è necessario iscriversi all’Inps per la collaborazione nell’azienda famigliare se la prestazione è prestata per meno di 90 giorni in un anno, frazionabili in 720 ore.

Come usufruire degli incentivi Inps per l’assunzione di disoccupati over 50

 La Legge 92/2012 (Legge Fornero) ha introdotto degli incentivi per chi assume lavoratori disoccupati, sia uomini che donne, con più di 50 anni di età, che consistono in una riduzione del 50% dell’obbligo retributivo a carico del datore di lavoro.

Gli incentivi, in linea di massima, spettano per chi assume lavoratori che siano in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi e che abbiano almeno 50 anni di età, ma solo per alcune tipologie di contratto.

► Chi può usufruire degli incentivi Inps per l’assunzione di disoccupati over 50

Per poter far richiesta all’Inps degli incentivi previsti è necessario che il datore di lavoro abbia adempito a gli obblighi contributivi, sia in regola con le leggi sulla sicurezza del lavoro e che rispetti gli accordi stipulati nei contratti collettivi a qualsiasi livello.

Per usufruire dei benefici previsti per l’assunzione di disoccupato over 50 è necessario rivolgersi direttamente all’Inps, anche per via telematica. A breve, infatti, verrà messo a disposizione dei datori di lavoro nel cassetto previdenziale aziende il modulo di istanza on-line 92-2012 utile per inoltrare la relativa domanda.

Il datore di lavoro deve fare richiesta e inviare la domanda all’Inps prima della scadenza della denuncia contributiva per il periodo nel quale si svolge la contribuzione agevolata.

L’Inps, una volta analizzata la richiesta e verificato il rispetto di tutti i requisiti, entro 24 ore darà comunicazione dell’esito.

Chi può usufruire degli incentivi Inps per l’assunzione di disoccupati over 50

 Con la circolare 111/2013 l’Inps ha chiarito i dettagli per quanto riguarda gli incentivi per le assunzioni di disoccupati over 50, come definito dalla legge 92 del 2012 (Legge Fornero).

Gli incentivi – riduzione contributiva del 50% dello stipendio dovuto dal datore di lavoro sono entrati in vigore il 1° gennaio 2013 e con la Circolare dell’Inps vengono definiti ulteriori dettagli.

Lavoratori che possono beneficiare degli incentivi Inps

La circolare dell’Inps precisa che i lavoratori interessati agli incentivi per l’assunzione sono:

– Uomini e donne disoccupati da più di 12 mesi e con almeno 50 anni di età

– Donne disoccupate da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate qualunque sia l’età anagrafica.

– Donne disoccupate da almeno 6 mesi, attive in settori in cui si registri un’accentuata disparità di genere

– Donne di qualsiasi età, disoccupate da 24 mesi.

► Come usufruire degli incentivi Inps per l’assunzione di disoccupati over 50

Tipologie di contratto  che possono beneficiare degli incentivi Inps

I contratti interessati dagli incentivi Inps per l’assunzione di lavoratori disoccupati over 50 sono:

– contratti a tempo indeterminato: la riduzione spetta per 18 mesi dall’assunzione;

– contratti a tempo determinato: la riduzione spetta per 12 mesi dall’assunzione;

– per i contratti che passano da un precedente rapporto agevolato ad un contratto a tempo indeterminato: la riduzione spetta per 18 mesi;

– contratti part-time;

– contratti di assunzioni a scopo di somministrazione;

– rapporti di lavoro subordinato stretto con una cooperativa di lavoro.

Requisiti per le agevolazioni all’assunzione di donne disoccupate over 50

 Con la Circolare n. 34 del 26/07/2013 il Ministero del Lavoro ha chiarito quali sono i requisiti per l’accesso alle agevolazioni per l’assunzione di donne disoccupate con più di 50 anni di età, che sono state introdotte con la Legge Fornero  e in vigore a partire dal 1° gennaio 2013.

► Come usufruire degli incentivi Inps per l’assunzione di disoccupati over 50

Il provvedimento atto ad incentivare l’assunzione di donne over 50 in stato di disoccupazione consistono in uno sconto del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

La Circolare del Ministero, in primo luogo, chiarisce che la definizione di soggetto privo di impiego regolarmente retribuito comprende:

  1. donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate o con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  2. donne ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Come si può notare, tra i requisiti individuati dalla norma, quello di essere «prive di un impiego regolarmente retribuito» costituisce un leitmotiv.

In base a questo chiarimento della definizione di soggetto privo di impiego regolarmente retribuito ne deriva che sono inclusi nella tipologia di rapporto di lavoro che permette di usufruire delle agevolazioni per l’assunzione di donne disoccupate over 50 tutti i rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore a 6 mesi.

► Chi può usufruire degli incentivi Inps per l’assunzione di disoccupati over 50

In caso di rapporti di lavoro di collaborazione coordinata continuativa, l’elemento per la determinazione del diritto all’agevolazione è il reddito, fissato in 8.000 euro di reddito annuo escluso da imposizione fiscale per le lavoratrici dipendenti e in 4.600 euro per le lavoratrici autonome.