Dl Fallimenti, arriva anche la fiducia della Camera

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La Camera conferma la fiducia al governo circa ilย Dl fallimenti che contiene anche norme sull’Ilva. Il voto si chiudeย con 355 sรฌ, 188 no e un astenuto.

Tra le linee guida del decreto, nello speciico, vi sono facilitazioni per l’accesso al credito da parte dell’impresa che abbia chiesto il concordato preventivo, richieste di finanziamento con beneficio della prededuzione e livello minimo, fissato al 20%, dei debiti chirografari, per far sรฌ che la proposta di concordato possa essere accolta. Il dl interviene, nel contempo, sulla legge fallimentare del 1942 e sul funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.

Viene inoltre stabilito che le banche che vantino crediti di modesta entitร  non possono contrastareย accordi di ristrutturazione che vedano l’adesione delle banche creditrici maggiormente esposte. Il provvedimento modifica anche la disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti di banche, enti e finanziari e imprese assicurative (consentendo in particolare la deducibilitร  in un unico esercizio, rispetto ai precedenti cinque anni).

Hanno infine trovato spazio in questo decreto legge alcune normativeย sulla continuitร  aziendale originariamente previste dal dl Ilva-Fincantieri. Nello specifico, viene qui stabilito che il sequestro di beni dell’impresa non puรฒ impedirne, se รจ di interesse strategico nazionale, l’attivitร . Una norma varata anche a seguito dello stop imposto dalla magistratura a un altoforno Ilva di Taranto.

La commissione Giustizia della Camera ha inseritoย numerose modifiche al testo varato da Palazzo Chigi stabilendo, tra l’altro, che a fronte di un’offerta per l’acquisto compresa nel piano di concordato, si debba aprire sempre un procedimento competitivo. La commissione ha quindi precisato che, nel caso di concordato con continuitร  aziendale, la proposta alternativa dei creditori non puรฒ essere ammessa se la proposta del debitore soddisfa almeno il 30% dei crediti chirografari.

In relazioneย alla percentuale minima di soddisfacimento dei creditori, la novitร  emersa dal primo passaggio parlamentare รจ che la proposta di concordato deve soddisfare, se non si tratta di concordato con continuitร  aziendale, almeno il 20% dei crediti chirografari e deve indicare le specifiche utilitร  ricavabili da ciascun creditore. No, inoltre, a curatori che abbiano concorso in passato al dissesto dell’impresa fallita.