Ritrattare la dichiarazione non blocca gli accertamenti

Home > Fisco > Normativa Fiscale > Ritrattare la dichiarazione non blocca gli accertamenti

 Se per un errore compiuto deve essere modificata la dichiarazione fiscale e la modifica รจ fatta dopo la notifica dellโ€™avviso di rettifica dellโ€™ufficio, lโ€™accertamento voluto dallโ€™Agenzia delle Entrate si avrร  ugualmente.

La rettifica, dunque, non fa venire meno il potere di accertamento dellโ€™Agenzia delle Entrate che puรฒ rilevare, ad esempio, un imponibile che supera di poco o di tanto lโ€™importo dichiarato dal contribuente. La Corte di Cassazione ha ribadito il concetto nella sentenza n. 23000 del 13 dicembre scorso.

La vicenda che ha originato il pronunciamento รจ quella di un avviso di accertamento con cui lโ€™Agenzia delle Entrate ha rettificato ad un contribuente il valore degli immobili caduti nella successione. La Commissione tributaria regionale, in un primo momento, ha annullato lโ€™avviso di rettifica impugnato.

I porporati di secondo grado hanno ritenuto che lโ€™ufficio tributario regionale non potesse rettificare il valore degli immobili visto che il contribuente aveva fatto riferimento allโ€™articolo 34 comma 5 del Dlgs 346/1990.

La Corte di Cassazione ha poi ribadito che

โ€œla dichiarazione di successione, come ogni dichiarazione fiscale, puรฒ essere ritrattata e modificata, anche dopo la scadenza del termine fissato nellโ€™art. 31 del decreto legislativo n. 346/90โ€

e che

โ€œlaโ€ฆ mancata osservanzaย (del termine, n.d.r.)ย puรฒ comportare solo lโ€™applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e seguenti dello stesso decreto.โ€