Niente canone Rai per gli over 75, come si presenta la domanda

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Tutti coloro che intendono essere esoneranti dal pagamento del Canone Rai per la prima volta a partire dal secondo semestre 2015, devono effettuare la domanda. Non ci sono adempimenti in programma per chi ne beneficia.ย 

Il 31 luglio รจ l’ultimo giorno a disposizione dei cittadini che hanno compiuto 75 anni e hanno i requisiti reddituali per accedere all’agevolazione, l’esonero dal pagamento del Canone RAI, introdotto dalla Finanziaria 2008. Al fine di ottenere l’esonero, per la prima volta, deve essere redatta unaย dichiarazione sostitutiva, usando il modello disponibile in formato elettronico sul sito delle Entrate.

>ย Esenzione del canone RAI per gli over75

Laย dichiarazione sostitutiva di atto di notorietร  deve attestare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di legge, deve riportare il numero dell’abbonamento RAI e indicare l’anno per cui si richiede l’esonero. Il contribuente deve inoltre indicare se รจ coniugato o meno. Se รจ coniugato deve indicare il codice fiscale del coniuge convivente e poi dichiarare di non aver superato la soglia reddituale per il riconoscimento dell’agevolazione.

Come specifica l’Agenzia delle Entrate:

Il beneficio, infatti, spetta se la somma dei redditi coniugali non รจ superiore a 6.713,98 euro (inoltre, non devono esserci altri conviventi titolari di reddito proprio).

La dichiarazione sostitutiva puรฒ essere inviata tramite posta raccomandata all’Agenzia delle Entrateย โ€“ Ufficio Torino 1 S.a.t. โ€“ Sportello Abbonamenti TV โ€“ 10121 โ€“ Torino, allegando una fotocopia non autenticata del documento di identitร  del sottoscrittore, oppure essere consegnata dallโ€™interessato presso un qualsiasi ufficio dellโ€™Agenzia delle Entrate sul territorio.

I requisiti per ottenere l’esenzione sono:

  • aver compiuto 75 anni di etร , entro il termine di pagamento del canone (31 luglio)
  • non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio
  • possedere un reddito, che sommato a quello del coniuge convivente, non superi complessivamente 516,46 euro per tredici mensilitร  (6.713,98 euro annui).