Bonus ristrutturazioni: mobili che non rientrano nelle detrazioni

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 Il decreto decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 per quanto riguarda i bonus per l’acquisto di mobili, non dà chiarimenti sulla tipologia di questi che rientrano nelle detrazioni.

Quindi è legittimo avere dei dubbi su quali siano i mobili per i quali è possibile ottenerli.

Ad una prima analisi del testo, comunque, si può dedurre che, con il termine generico ‘mobili’, il legislatore intenda, oltre a cucina e armadi a muro, anche altri oggetti di arredamento quali tavoli, divani e sedie.

Il Ministero si è comunque impegnato a dare ulteriori chiarimenti anche su altre tipologie di arredo quali lampade, porte d’interni, elettrodomestici da incasso, parquet e tende.

► Bonus ristrutturazioni: mobili che rientrano nelle detrazioni

Quali sono i mobili che, invece, non rientrano nelle detrazioni?

In primo luogo il decreto legge specifica che il bonus sull’acquisto di mobili può essere richiesto solo se i mobili sono stati acquistati in concomitanza di lavori di ristrutturazione dell’immobile.

Quindi non si possono richiedere le detrazioni nel caso di mobili acquistati per immobili sui quali siano stati effettuati solo lavori di ristrutturazione ordinaria.

 

Inoltre, non possono essere richieste detrazioni sul’acquisto di mobili se gli interventi di ristrutturazione riguardano gli infissi esterni (per i quali il decreto prevede un bonus del 55%) e se l’acquisto dei mobili è stato effettuato non da chi beneficia del bonus per le ristrutturazioni ma da terze persone (genitori, parenti, amici etc.).

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