Sentenza della Cassazione stabilisce risarcimento per stress da troppo lavoro

 La sentenza è la 18211 della Corte di Cassazione, che nasce da un caso specifico: un portiere di notte è stato licenziato dopo aver chiesto, causa patologie lavoro correlato, uno spostamento in turni diurni. L’azienda, non avendo ulteriori disponibilità di orari, si è vista costretta a licenziare il portiere.

Secondo la Cassazione, che non contesta il licenziamento, l’azienda è però tenuta a risarcire al lavoratore 70mila euro, di cui 25mila per danno biologico.

La sentenza si basa sulla differenza che esiste tra il lavoro discontinuo e il lavoro effettivo. Nello specifico, il portiere di notte non può essere considerato lavoro discontinuo (che, in base alla sentenza è stato definito come un lavoro caratterizzato da attese non lavorate durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psicofisiche consumate), ma bensì un lavoro effettivo, intervallato, semmai, da momenti di minore attività durante i quali, però, il dipendente non può disporre liberamente del proprio tempo.

Riferendosi poi ad una precedente sentenza (la n. 21695 del 2008) la Cassazione aggiunge:

l’orario di lavoro deve rispettare i limiti imposti dalla tutela del diritto alla salute, si applica anche alle mansioni discontinue o di semplice attesa.

In base a queste valutazioni, l’azienda che ha deciso di licenziare il portiere di notte, pur non essendo obbligata al reintegro, è tenuta a pagare un risarcimento di 47mila euro di straordinari notturni e mancate ferie, più 25mila euro per danno biologico accertato nella misura del 15%.

Inps: confermati sgravi fiscali per apprendistato

 L’Inps, con la circolare 128/2012, ha confermato la possibilità di accesso ad agevolazioni contributive del 100% per le aziende che dal 2012 al 2016, assumeranno degli apprendisti. Potranno avere accesso a questa agevolazione, però, solo le imprese che hanno meno di nove addetti.

La circolare integra la legge n. 183 del 12 novembre 2011, legge che ha il preciso intento di rilanciare l’apprendistato come forma contrattuale più adeguata all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Lo sgravio previsto riguarda la totalità dei contributi che l’azienda dovrebbe versare per l’apprendista e ha la durata di tre anni. Al termine dei primi tre anni di svolgimento del contratto le aziende inizieranno a pagare i contributi Inps con l’aliquota del 10%, quella già prevista per questa tipologia di contratto.

Nella circolare si precisa che le aziende che vogliono accedere a questa agevolazione devono presentare una dichiarazione sugli aiuti «de minimis» (dpr n. 445/2000), certificazione nella quale si dichiarano, cioè, eventuali incentivi «de minimis» eventualmente già fruiti.

Si ha diritto all’agevolazione nel momento in cui l’Inps attribuisce all’azienda il codice «4R», attraverso il quale si potrà accedere a sgravi che riguardano il periodo precedente (a decorrere dal 1° gennaio 2012) nel caso siano stati stipulati contratti di apprendistato.

Secondo molti degli esperti del settore le agevolazioni contributive potrebbero essere il volano per il rilancio del mercato del lavoro giovanile.