Equitalia lancia la procedura elettronica per bloccare le ‘cartelle pazze’

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 A partire da questa settimana, le cartelle pazze di Equitalia possono essere stoppate anche con un semplice clic del mouse. La celebre società di riscossione dei crediti ha infatti avviato sulla propria piattaforma web una specifica sezione dal quale è possibile usufruire del servizio telematico di richiesta di sospensione del pagamento.

La richiesta di sospensione online, che si va ad addizionare alle altre metodologie di presentazione della domanda (allo sportello, via fax, via posta elettronica o tramite ricevuta di ritorno), può essere presentata nel momento in cui le somme richieste con la cartella esattoriale sono state interessate da:

– provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;

– sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale

-sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

-un pagamento effettuato, prima della formazione del ruolo

-qualsiasi altra causa di non esigibilita’ del credito.

Al fine di completare la procedura prevista, è inoltre obbligatorio allegare al modulo compilato per via telematica i seguenti elementi:

– la cartella di pagamento e/o altro atto della procedura cautelare ed esecutiva per il quale si vuole chiedere la sospensione;

– la documentazione che giustifica la richiesta di sospensione (es. copia del pagamento, sospensione giudiziale o amministrativa, sentenza favorevole, etc);

un documento di identita’;

– la dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell’art. 46 D.P.R.445/2000) per le persone giuridiche.

Relativamente alla formulazione della domanda di sospensione, ovviamente, restano validi i termini temporali in vigore per le altre modalita’ di presentazione della richiesta, vale a dire i 90 giorni dalla ricezione della cartella esattoriale.

Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore non fornisce alcun feedback, le somme contestate vengono annullate di diritto.

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