Come accendere il Fondo di Solidarierà per il mutuo sull’acquisto della prima casa

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Il nuovo piano casa del Governo adottato con il decreto legge n. 102/2013 ha delegato il Ministero delle infrastrutture e trasporti per la gestione del Fondo di solidarietà con il quale è possibile accendere (o sospendere) le rate del mutuo per l’acquisto della prima casa.

Il Fondo di solidarietà offre dunque incentivi per l’accesso al credito per accendere il mutuo sull’acquisto della prima casa. Nello specifico si prevedono con il Fondo le garanzie richieste per ottenere il mutuo, dal momento che ora lo Stato assicura il 50% della quota capitale del mutuo che viene erogato. Possono fare richiesta per accesso al fondo le giovani coppie o i nuclei familiari anche mono-genitoriali con figli minori. Con le nuove disposizioni, potranno accedere al Fondo anche i giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato o tempo parziale.

I requisiti da possedere per poter accedere al Fondo sono i seguenti:

  • età inferiore a 35 anni (tale requisito deve essere soddisfatto da tutti i richiedenti);
  • giovani coppie coniugate (con o senza figli) o nuclei familiari anche mono-genitoriali con figli minori
  • giovani lavoratori titolari di contratti di lavoro atipici di cui all’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
  • reddito ISEE complessivo non superiore a 40 mila euro;
  • non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo.

Tuttavia, anche l’immobile che diventerà prima casa deve avere specifiche caratteristiche, ovvero:

  • L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale;
  • L’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere una superficie superiore e a 95 metri quadrati;
  • L’immobile non deve avere le caratteristiche di lusso.

Il mutuo in tal caso non può essere mai superiore a 200.000 euro.

 

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