Guida all’addizionale erariale sulle tasse dell’automobile

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 In base all’Articolo 23 del Decreto Legge erogato il 6 luglio del 2011, i proprietari di automobili, motovetture adibite al trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a una determinata soglia, dovranno contribuire con una quota supplementare in contemporanea con la tassa sul mezzo. In sostanza, questa somma ammonta a dieci euro calcolati su ogni singolo kilowatt di potenza che superi i 225 Kw e venti euro se oltrepassa invece i 185 Kw ma l’immatricolazione è avvenuta dopo l’anno 2012.

Addizionale: chi deve versarlo?

Soltanto i proprietari del mezzo. Il superbollo tuttavia concerne anche chi gode dell’autoveicolo, inclusi gli usufruttuari. Nel contempo, sono incusi nel regime fiscale gli utilizzatori a titolo di locazioni finanziarie. Se l’automobile o il motoveicolo è esente dal pagamento del bollo ordinario previsto dalla motorizzazione, non si dovrà versare nessuna tassa aggiuntiva. È il caso tipico delle vetture d’epoca e di quelle usate a scopo folkroristico e fieristico.

Al fine di versare l’addizionale erariale sulla tassa automobilistica, bisogna recarsi presso l’Agenzia delle Entrate in zona e richiedere un modello denominato F24. Bisogna compilarlo con i propri dati anagrafici e le caratteristiche tecniche dell’auto in questione.

Successivamente, è necessario contrassegnare tale modulo con la sigla apposita 3364, che va sotto il nome di “elementi identificativi”. In base alle nuove disposizioni in vigore dall’anno 2012, bisognerà erogare una somma di dieci euro ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 Kw. Bisogna quindi accertarsi prima molto bene sul livello di prestazioni che possiede il mezzo.

Per quanto concerne le scadenze, bisogna tenere presente che se l’immatricolazione è avvenuta entro il 6 luglio del 2011, il termine ultimo è fissato per il 10 novembre dell’anno corrente, mentre se è stato registrato in una data che intercorre tra il 7 luglio e il 31 dicembre del suddetto anno, sarà possibile pagare la tassa supplementare entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo.

 

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