Imposta di registro più leggera sulla prima casa

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 L’Agenzia delle Entrate ha recentemente diffuso una circolare esplicativa riguardante le nuove direttive sull’imposta di registro in vigore dal 1° gennaio 2014 ed inserite nella cosiddetta legge di stabilità.

Premesso che l’imposta di registro è l’imposta dovuta allo Stato per la registrazione di determinati atti giuridici, l’Agenzia delle Entrate specifica che i trasferimenti di immobili al di fuori del campo di applicazione dell’IVA (ossia i trasferimenti tra persone fisiche private) vanno assoggettati a tre diverse aliquote d’imposta.

 

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L’aliquota del 2% si applica esclusivamente alla prima casa: in precedenza tale aliquota era fissata al 3%. Per tutte le altre tipologie di immobili, l’imposta dovuta è del 9% (con un aumento rispetto al precedente 7% per i fabbricati e 8% per i terreni edificabili non agricoli). Per i terreni agricoli e le relative pertinenze, l’imposta di registro incide nella misura del 12%, sempre che la compravendita non sia a favore di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali. L’ammontare dell’imposta non può comunque essere inferiore a 1.000 euro.

Da 168 a 200 euro è stato aumentato l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, determinato in misura fissa per gli immobili soggetti a IVA.

Per gli immobili fuori campo IVA, invece, le imposte ipotecaria e catastale sono determinate nella misura fissa di 50 euro ciascuna.

Per esemplificare,l’acquisto da un privato della prima casa comporta il pagamento di un’imposta di registro del 2%, alla quale vanno aggiunti 100 euro per imposta ipotecaria e catastale. Acquistando un immobile da un costruttore, oltre all’imposta di registro al 2% o al 9% (a seconda che si tratti di prima casa o no) saranno dovute l’IVA, nonché le imposte ipotecaria e catastale.

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