Ne bis in idem non vale nei procedimenti penali contestuali

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 Un contribuente che abbiamo prodotto fatture false ed abbia reiterato il reato, può essere giudicato in procedimenti penali diversi per lo stesso reato, nel momento in cui le liti pendono “in diversi gradi del giudizio ed hanno come oggetto documenti differenti”.

L’Agenzia delle Entrate fa il caso di un contribuente per il quale, in due uffici giudiziari distinti, pendano procedimenti diversi per un reato identico di “emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti”.

In genere, se per uno stesso cittadino sono in atto più processi per lo stesso reato, si applica il principio del ne bis in idem, contemplato dall’articolo 649 del codice di procedura penale. Per quanto riguarda il reato di falsa fatturazione, il principio non enunciato non si applica.

Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 47237 del 6 dicembre. Perciò un cittadino per lo stesso reato, se si fa rifermento a documenti diversi, può essere processato anche più volte. Il riepilogo dell’autorità giudiziaria parte dalla considerazione che un articolo del 2000 fa riferimento alla pena di reclusione fino a sei anni per chi evade le imposte sui redditi o l’imposta sul valore aggiunto, oppure rilascia fatture per operazioni inesistenti.

Con l’ampliamento della disciplina fiscale, a farne le spese sono soltanto i contribuenti malintenzionati.

 

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