Nessuna multa per chi non ricorda il guidatore

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Capita che dall’infrazione commessa alla notifica della multa, passi così tanto tempo che l’automobilista non riesce a ricostruire la dinamica dell’accaduto indicando con precisione chi era alla guida. E cosa si fa in questi casi? Ecco quello che è successo ad un automobilista e la conclusione della vicenda data dal Giudice di Pace di Campobasso.

Il caso

Quando è arrivata la multa, un imprenditore di una Srl ha rilasciato una dichiarazione dove specificava l’assoluta incapacità di ricordare chi fosse alla guida del mezzo al momento dell’infrazione contestata. La multa è arrivata in ritardo e l’auto è aziendale è quasi sempre a disposizione per diversi dipendenti.

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Cosa ha deciso il Giudice di Pace

Il Giudice di Pace di Campobasso ha applicato art. 126 bis, comma 2 del CdS:

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“La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede.
Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 1.142″.

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