Quando non si può fruire dei benefici prima casa

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Quando si acquista una prima casa è possibile ottenere per la stessa dei benefici fiscali. Se però per un qualsiasi motivo ci si dovesse trasferire e si volesse quindi acquistare un nuovo appartamento nella nuova zona di residenza, bisognerà tenere in conto alcune cose prima di fare la richiesta per nuovi benefici. 

Quali sono le agevolazioni legate all’acquisto della prima casa? In generale è uno sconto sulle tasse da pagare che per chi acquista una casa e la adibisce ad abitazione principale. Di tratta di uno sconto sull’IVA dell’acquisto e sull’IRPEF che poi torna nella dichiarazione dei redditi.

Per le agevolazioni sulla prima casa vale il dato anagrafico

Per usufruire di questi benefici però, è bene ricordare alcune regole, rispolverate da un quesito posto sul sito di FiscoOggi, la rivista dell’Agenzia delle Entrate.

Wilma Francesetti scrive all’Erario spiegando: “Ho acquistato cinque anni fa un immobile con i benefici prima casa a Roma. Ora vorrei acquistare casa a Milano, dove risiedo. Per usufruire nuovamente delle agevolazioni, devo vendere la mia casa romana?

La risposta del fisco è chiara:

Indipendentemente dal decorso o meno di cinque anni dal primo acquisto, non è possibile fruire dei benefici prima casa su un secondo appartamento se prima non si vende l’immobile già acquistato in via agevolata. Per la loro spettanza, infatti, è necessario, tra l’altro, non essere titolari, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprietà, nuda proprietà, uso, usufrutto o abitazione, su altri immobili acquistati con la medesima agevolazione (nota II-bis, lettera c, articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986). Pertanto, è possibile godere nuovamente dell’agevolazione solo in caso di alienazione del primo immobile acquistato con i benefici prima casa. In tale ipotesi, in caso di vendita dopo cinque anni, non ci sono limiti temporali per il riacquisto, fermo restando che, qualora lo stesso non avvenga entro un anno dalla cessione del primo, non spetterà alcun credito per l’imposta assolta in occasione del precedente atto.

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