Se per un errore compiuto deve essere modificata la dichiarazione fiscale e la modifica รจ fatta dopo la notifica dellโavviso di rettifica dellโufficio, lโaccertamento voluto dallโAgenzia delle Entrate si avrร ugualmente.
La rettifica, dunque, non fa venire meno il potere di accertamento dellโAgenzia delle Entrate che puรฒ rilevare, ad esempio, un imponibile che supera di poco o di tanto lโimporto dichiarato dal contribuente. La Corte di Cassazione ha ribadito il concetto nella sentenza n. 23000 del 13 dicembre scorso.
La vicenda che ha originato il pronunciamento รจ quella di un avviso di accertamento con cui lโAgenzia delle Entrate ha rettificato ad un contribuente il valore degli immobili caduti nella successione. La Commissione tributaria regionale, in un primo momento, ha annullato lโavviso di rettifica impugnato.
I porporati di secondo grado hanno ritenuto che lโufficio tributario regionale non potesse rettificare il valore degli immobili visto che il contribuente aveva fatto riferimento allโarticolo 34 comma 5 del Dlgs 346/1990.
La Corte di Cassazione ha poi ribadito che
โla dichiarazione di successione, come ogni dichiarazione fiscale, puรฒ essere ritrattata e modificata, anche dopo la scadenza del termine fissato nellโart. 31 del decreto legislativo n. 346/90โ
e che
โlaโฆ mancata osservanzaย (del termine, n.d.r.)ย puรฒ comportare solo lโapplicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e seguenti dello stesso decreto.โ