La nuova normativa sulle professioni non organizzate – Le Associazioni Professionali

 La legge 4/2013 prevede che nella regolamentazione delle attività non regolamentate abbiano un ruolo di primo piano le associazioni professionali che hanno il compito di promuovere delle forme di garanzia per l’utente che si serve dei servizi di questi professionisti.

Fermo restando che il professionista non ha alcun obbligo di iscrizione alle associazioni Professionali, queste, possono essere considerate come una sorta di marchio di garanzia per il professionista iscritto.

Le Associazioni Professionali – che possono essere costituite dai professionisti interessati anche su base volontaria del professionista stesso – hanno il compito di attivare uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, al quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti.

Inoltre, queste Associazioni, garantiscono l’osservanza dei principi deontologici della professione, l’adozione di un codice di condotta e la vigilanza sulla condotta professionale  degli stessi stabilendo anche le sanzioni derivanti dalla violazione del codice di condotta.

Si tratta, in sostanza, di Associazioni che si pongono sia a difesa del consumatore garantendo la formazione, la qualità e la professionalità degli iscritti, sia del professionista stesso ad esempio in caso di vertenze con altre categorie o, anche, con i consumatori.

La nuova normativa sulle professioni non regolamentate 

La nuova disciplina

Obblighi e sanzioni

Le Associazioni Professionali

Tipologie ed elenco delle  Associazioni Professionali 

 

La nuova normativa sulle professioni non organizzate – Obblighi e sanzioni

 La finalità della nuova normativa per le professioni non regolamentate ha lo scopo di dare una disciplina comune a queste professioni, che regolamenta i vari aspetti dell’attività professionale, tra i quali i requisiti per l’iscrizione all’albo stesso e per l’esercizio della professione, le incompatibilità, i doveri deontologici, gli aspetti previdenziali, gli oneri fiscali e tutto ciò che serve a tutelare i clienti e il professionista stesso.

Gli obblighi del professionista nei confronti del cliente

Nello specifico, a garanzia del cliente, viene fatto obbligo a chi svolge una delle professioni che rientrano nell’elenco delle non regolamentate di evidenziare in tutti i documenti scritti emessi per i clienti venga espressamente indicato il riferimento alla legge 4/2013.

La legge 4/2013, comunque, non impone nessun obbligo per i professionisti che svolgono questo tipo di attività di iscriversi alle varie Associazioni Professionali.

Le sanzioni previste in caso di irregolarità

Nel caso il professionista non rispetti l’obbligo di riferimento alla normativa vigente, al professionista stesso può essere applicata una sanzione – come prevede il Codice del Consumo per pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore (Dlgs 206/2005) – che va da un minimo di 5mila ad un massimo di 500mila euro, in base alla gravità e alla durata della violazione.

Anche se è alquanto impossibile che venga applicata la sanzione massima, anche la pena pecuniaria minima è di una certa rilevanza.

La nuova normativa sulle professioni non regolamentate 

La nuova disciplina

Obblighi e sanzioni

Le Associazioni Professionali

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La nuova normativa sulle professioni non organizzate

 La legge n. 4 del 4 gennaio 2013, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’11 febbraio 2013, regola, per la prima volta in Italia, le professioni non organizzate, cioè tutte quelle professioni per lo svolgimento delle quali non è prevista l’iscrizione ad un apposito albo o ordine professionale.

A chi si applica la nuova disciplina in materia di professioni non organizzate

La normativa sancita con la legge n. 4 del 4 gennaio 2013 ha la finalità di inquadrare l’attività di quei professionisti che, pur svolgendo delle attività rilevanti in ambito economico, non hanno un albo, un ordine o un collegio al quale iscriversi per la tutela della professione stessa e dei clienti.

Per professioni non organizzate si intendono, inoltre, tutte le professioni che prevedono prestazioni di servizi o opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.

In questa categoria rientrano: tributaristi, consulenti fiscali, amministratori di condominio, urbanisti, consulenti legali in materia stragiudiziale, consulenti aziendali e chi si occupa della tenuta della contabilità, della dichiarazione dei redditi, dell’imposizione fiscale che non siano già iscritti ad un albo professionale.

A chi non si applica la nuova disciplina in materia di professioni non organizzate

La nuova disciplina in materia di professioni non organizzate non si applica a tutte le professioni per l’esercizio delle quali è prevista l’iscrizione all’apposito albo (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, geometri etc) anche nel caso svolgano attività concernenti le professioni non regolamentate, come ad esempio un commercialista o un avvocato che svolgano anche l’attività di amministratore di condominio.

Le nuove regole previste dalla legge n. 4 del 4 gennaio 2013 non riguardano neanche gli esercenti professioni sanitarie e attività e mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio.

La nuova normativa sulle professioni non regolamentate 

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