La sospensione dell’indennità di disoccupazione

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L’indennità di disoccupazione di può anche sospendere se il lavoratore trova un particolare impiego che gli consente di restare entro i limiti di reddito definiti dalla legge e soprattutto gli consente di non perdere il sussidio. Ecco i casi specifici di sospensione della misura di sostegno al reddito. 

Mentre chi non ha un lavoro deve seguire una particolare procedura per riconfermare il sussidio, chi un lavoretto l’ha trovato deve capire se il nuovo impiego gli costa il sussidio di disoccupazione oppure se può sospendere l’assegno.

Conservazione dell’indennità di disoccupazione

Sospensione dallo stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione viene sospeso nel caso in cui il lavoratore accetti un’offerta di lavoro subordinato fino a 6 mesi da cui derivi un reddito annuo pari o superiore a 8.000 euro. Se può essere sospeso il sussidio, l’azianità nello stato di disoccupazione riprende a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro che ha determinato la sospensione.

Tutte le altre attività di lavoro autonome o parasubordinate che determinino un reddito superiore a quello previsto per la conservazione dello stato di disoccupazione (8.000 euro per le attività parasubordinate, 4.800 per il lavoro autonomo) fanno decadere tale stato, indipendentemente dalla loro durata.

Perdita dello stato di disoccupazione

Oltre al superamento dei limiti reddituali ci sono altri casi in cui il lavoratore perde lo stato di disoccupazione:

  • se non risponde, senza giustificazione, alla convocazione del Centro per l’impiego;
  • se rifiuta, senza giustificazione, una congrua offerta di lavoro da parte del Centro per l’impiego;
  • se non rispetta gli accordi presi con il Centro per l’Impiego;
  • se viene assunto con un contratto a tempo indeterminato o con un contratto a tempo determinato di più di 6 mesi che prevedano un reddito annuo di oltre 8.000 euro;
  • se intraprende un’attività di lavoro parasubordinata, di qualsiasi durata, da cui derivi un reddito annuo di oltre 8.000 euro;
  • se intraprende un’attività di lavoro autonomo di qualsiasi durata da cui derivi un reddito annuo superiore a 4.800 euro.

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