Opposizione alla dichiarazione di fallimento

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Molto spesso il fallimento รจ un’escamotage per le aziende in crisi ma ci sono casi in cui il fallimento non sussiste. Per questo la giurisprudenza prevede anche il reclamo al fallimento. Tutto รจ spiegato in modo dettagliato nell’articolo 18 del decreto legislativo n. 169 del 12 settembre 2007.

Art. 18

Contro la sentenza che dichiara il fallimento puรฒ essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte dโ€™appello nel termine perentorio di trenta giorni.

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Il ricorso deve contenere:

  1. l’indicazione della corte dโ€™appello competente;
  2. le generalitร  dell’impugnante e l’elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte dโ€™appello;
  3. l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa lโ€™impugnazione, con le relative conclusioni;
  4. l’indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall’articolo 19, primo comma.

Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell’articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all’articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dellโ€™udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

Tra la data della notificazione e quella dellโ€™udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte dโ€™appello.

La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente lโ€™esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonchรฉ l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

Lโ€™intervento di qualunque interessato non puรฒ avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalitร  per queste previste.

All’udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche dโ€™ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.

La corte provvede sul ricorso con sentenza.

La sentenza che revoca il fallimento รจ notificata, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell’articolo 17.

La sentenza che rigetta il reclamo รจ notificata al reclamante a cura della cancelleria.ย Il termine per proporre il ricorso per cassazione รจ di trenta giorni dalla notificazione.ย Se il fallimento รจ revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.ย Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dellโ€™articolo 26.