Ravvedimento operoso e rateizzazione come alternative alla cartella esattoriale

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Chi avesse dei problemi con il fisco e scoprisse di dovere all’Agenzia delle Entrate parecchi soldi, non dovrebbe gettare subito la spugna e saldare il debito in un’unica soluzione per togliersi il pensiero. Ci sono infatti degli strumenti che vanno incontro a queste persone come ravvedimento operoso e rateizzazione. Siccome questo è il periodo dell’anno in cui arrivano tantissime comunicazioni di irregolarità con le conseguenti sanzioni da pagare, riepiloghiamo brevemente il da farsi prima di andare a pagare questa “multa” particolare. La prima soluzione è il ravvedimento operoso.

Una volta saltata la scadenza si ha la possibilità di  pagare, entro un determinato lasso di tempo, con sanzioni minime rispetto all’omissione. Ecco nel dettaglio le sanzioni a seconda del lasso di tempo entro cui andrai a pagare:

  • entro 14 giorni dal mancato versamento, 0,20% giornaliero;
  • entro 30 giorni dal mancato versamento, sanzione ridotta del 3%;
  • entro 90 giorni dal mancato versamento, sanzione ridotta del 3,3%;
  • entro 1 anno dal mancato versamento, sanzione del 3,75%;
  • entro 2 anni dal mancato versamento, sanzione del 4,2%;
  • oltre 2 anni dal mancato versamento, sanzione del 5%.

Ovviamente a suddette sanzioni andranno applicati anche gli interessi di mora, determinati sulla base del tasso legale annuo. Gli interessi vanno conteggiati dal giorno successivo alla scadenza dell’imposta non versata.

Dopo l’avviso bonario c’è la possibilità di rateizzazione

Il Fisco in genere, per prima cosa, emette un avviso bonario che consente al contribuente di mettersi in regola con una sanzione ridotta, questa volta pari al 10%. In questo caso esiste anche l’opportunità di procedere con una richiesta di rateizzazione. In particolare è possibile ottenere:

  • un massimo di 6 rate trimestrali per debiti inferiori a 5.000 euro;
  • un massimo di 20 rate trimestrali per debiti superiori a 5.000 euro.

Il pagamento, la richiesta di rateizzazione oppure la contestazione dell’avviso, devono avvenire entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso stesso. Passati i 30 giorni l’Agenzia delle Entrate procederà con l’iscrizione a ruolo del debito, in sostanza passerà la pratica ad Equitalia.

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