L’INPS, con il messaggio 3036 del 13 ottobre, ha fornito chiarimenti riguardo l’obbligo di dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo parziale con la pensione, previsto dal D.Lgs. 503/92.
I titolari di pensione con decorrenza entro il 2024, soggetti a tale divieto, sono tenuti a dichiarare all’INPS i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2024. Il termine ultimo per questa comunicazione è fissato al 31 ottobre 2025, in linea con la scadenza della dichiarazione dei redditi (Irpef) relativa allo stesso periodo d’imposta 2024.

Questioni pensioni e cumulo con lavoro autonomo: alcune precisazioni
È specificato che i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Per quanto riguarda il reddito d’impresa, deve essere indicato anche al netto di eventuali perdite deducibili relative all’anno di riferimento. Questa dichiarazione è fondamentale per l’applicazione corretta delle norme sul cumulo.
Il titolare di pensione che omette di dichiarare i redditi derivanti da lavoro autonomo è soggetto a una sanzione specifica. In caso di mancata presentazione della dichiarazione richiesta, il pensionato deve versare all’ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’intero importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione omessa.
L’INPS o l’ente previdenziale competente è autorizzato a prelevare (trattenere) direttamente tale importo sulle rate di pensione future dovute al trasgressore. Questa disposizione mira a garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione previsti in materia di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo. Di seguito le categorie di pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, in quanto le loro prestazioni sono totalmente cumulabili con tali redditi:
Pensioni con decorrenza anticipata: i titolari di pensione e assegno di invalidità la cui decorrenza è compresa entro il 31 dicembre 1994.
Pensioni di vecchiaia: i titolari di pensione di vecchiaia sono generalmente esclusi, poiché dal 1° gennaio 2001 la pensione di vecchiaia a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle sue forme sostitutive è interamente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo.
Pensioni liquidate con il sistema contributivo: i titolari di pensione di vecchiaia liquidata interamente con il sistema contributivo sono esclusi, in quanto dal 1° gennaio 2009 la loro pensione è totalmente cumulabile.
Pensioni di anzianità e prepensionamento: i titolari di pensione di anzianità e trattamenti di prepensionamento a carico dell’AGO e forme collegate sono esclusi, dato che queste prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dal 1° gennaio 2009.
Pensioni/Assegni di invalidità con anzianità elevata: i titolari di pensione o assegno di invalidità che hanno raggiunto un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. L’INPS specifica che in questo calcolo si include anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché sia stata utilizzata per la liquidazione di eventuali supplementi.