Approvato il reddito convenzionale 2015 per i lavoratori italiani all’estero

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Sono state pubblicate dall’Agenzia delle Entrate le tabelle per il reddito convenzionale 2015. Si tratta di un reddito secondo il quale adempiere agli obblighi contributivi e reddituali per coloro che hanno la residenza fiscale in Italia ma lavorano all’estero. Non tutti i lavoratori possono rientrare in questa agevolazione. 

I lavoratori italiani che hanno la residenza fiscale nel nostro Paese ma operano all’estero secondo un rapporto di lavoro dipendente,  possono pagare le tasse su importi forfettari che sono definiti di anno in anno. Sono stati pubblicati in questi giorni i redditi convenzionali 2015 per i lavoratori occupati all’estero in via continuativa.

Le retribuzioni sono aggiornate ogni anno ma i requisiti per accedere a questo regime fiscale non cambiano molto. Tutto è scritto nel decreto del 14 gennaio 2015 del ministero delle politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In questo documento si specifica che il reddito convenzionale si può usare in sostituzione della retribuzione effettivamente erogata, benefit compresi, per adempiere agli obblighi fiscali e contributivi.

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È necessario però che il lavoratore accumuli almeno 183 giorni di lavoro all’estero in 12 mesi che non necessariamente devono corrispondere all’anno solare. In questi giorni ci deve essere un rapporto di lavoro in via continuativa con il datore di lavoro. Il che vuol dire che se poi l’azienda estera manda in missione il lavoratore altrove, in Italia o presso altri clienti e società collegate, il reddito accumulato non rientra in questo caso particolare.

Il lavoratore, infatti, deve avere un ruolo estero definito. Le tabelle inquadrano i lavoratori sia sulla base delle mansioni ricoperte (operai, impiegati, quadri, dirigenti, giornalisti), sia sulla base di specifici settori produttivi. Se quindi il lavoratore opera in un settore non compreso tra quelli delle tabelle, questa mancanza diventa un motivo ostativo all’applicazione del particolare regime dell’Agenzia delle Entrate. La retribuzione si riferisce alla mensilità.

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