Associazioni sportive: come iscriversi al 5×1000

 Anche le associazioni sportive dilettantistiche possono iscriversi agli elenchi dell’Agenzia delle Entrate dei destinatari del Cinque per Mille dell’IRPEF. Secondo la legge in vigore, a parte gli enti di volontariato, possono accedere a questo finanziamento anche le associazioni sportive.

Nella definizione sono comprese le associazioni che prevedono un settore giovanili e che sono affiliate alla Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata, o ad un Ente di promozione sportiva che sia però riconosciuto dal Coni.

Le associazioni sportive dilettantistiche devono rispettare alcuni requisiti per entrare nell’elenco dei destinatari del 5×1000. In particolare devono “svolgere prevalentemente” un’attività tra quelle elencate dalla normativa: avviamento e formazione sportiva per i giovani che non hanno ancora compiuto 18 anni, avviamento alla pratica sportiva per le persone che non hanno compiuto 60 anni, avviamento alla pratica sportiva per i soggetti svantaggiati dal punto di vista delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o famigliari.

Anche per loro la domanda di essere inseriti negli elenchi va trasmessa telematicamente, o personalmente se si è abilitati ai servizi Entratel, oppure tramite un intermediario abilitato.

Le scadenze cambiano ogni anni, ma per il 2012 erano le seguenti: possedere i requisiti al 21 marzo del 2012 e presentare l’iscrizione entro il 7 maggio del 2012. Le integrazioni, da presentare entro il primo ottobre, erano sottoposte al pagamento di una sanzione di 258 euro.

Enti di volontariato: come iscriversi al 5×1000

 Il Cinque per Mille dell’IRPEF indicato nella dichiarazione dei redditi può essere destinato dai contribuenti, ad enti ed associazioni che svolgano attività di volontariato. Il contribuenti deve semplicemente indicare il codice fiscale del destinatario del suo 5×1000 nella casella presente nella prima parte dei modelli di dichiarazione e confermare la propria scelta con la firma.

Più lunga la trafila che gli enti di volontariato che vogliono godere di questo beneficio devono fare per rientrare nell’elenco disposto ogni anno dall’Agenzia delle Entrate, a partire dal 21 marzo del 2012.

La domanda deve essere trasmessa telematicamente dai soggetti interessati nel caso in cui siano iscritti e abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure devono essere inviati dagli intermediaria abilitati. Il termine di presentazione delle domanda cambia di anno in anno ma per avere un’idea dei tempi è sufficiente dire che per il 2012 la domanda doveva essere inviata entro il 7 maggio 2012.

Per quest’anno fiscale è stato deciso inoltre che possono partecipare al riparto delle quote del Cinque per Mille, tutti gli enti che hanno presentato le domande e le integrazioni entro il primo ottobre 2012 e che hanno versato la sanzione di 258 euro per il ritardo. I requisiti dovevano però essere posseduti al 7 maggio 2012.

Il riepilogo della domanda è fornito al richiedente al momento dell’iscrizione.

Soggetti ammessi al 5 per mille

 Ci sono degli enti che hanno finalità sociali che, inviando la necessaria documentazione all’Agenzia delle Entrate, possono partecipare alla ripartizione del Cinque per Mille dell’Irpef dei contribuenti che fanno questa scelta.

Dopo aver presentato il Cinque per Mille, vediamo quali soggetti la legge ammette al godimento del beneficio. Il riferimento normativo è l’articolo 33 comma 11 della Legge n. 183 del 12 novembre 2012, conosciuta anche come Legge di Stabilità.

Questa normativa ha previsto che per il 2012 i contribuenti potessero destinare il 5 per mille sull’Irpef ad alcune categorie di soggetti che per l’esercizio finanziario 2010 potevano beneficiare del contributo.

In generale si fa riferimento al sostegno ad enti di volontariato, con le opportune divisioni che il caso necessita e che spiegheremo di seguito; al finanziamento di enti della ricerca scientifica e dell’università; al finanziamento di enti della ricerca sanitaria; al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza dl contribuente; al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, a norma di legge che svolgono una rilevante attività d’interesse sociale.

Riguardo gli enti di volontariato si precisa che si fa riferimento agli enti di volontariato definiti dalla legge n. 266 del 1991, alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, alle associazioni che operano nei settori indicati dal Dlgs 460/1997 e alla fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dallo stesso Dlgs.

5 per mille 2012, cos’è?

 Anche per il 2012, i contribuenti che hanno compilato la dichiarazione dei redditi, hanno avuto la possibilità di destinare una quota dei tributi Irpef, il 5 per mille, alle associazioni ed enti che hanno interessi sociali, secondo la definizione che degli stessi è data nella legge n. 183 del 12 novembre 2011.

Per accedere al beneficio del 5 per mille, occorre rientrare in una delle categorie di enti definiti nel Dpcm del 23 aprile del 2010. La grande novità di quest’anno è stata che i contribuenti potevano decidere di destinare il 5 per mille anche alle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Gli enti e le associazioni che rispettano i requisiti stabiliti dalla legge, possono chiedere di partecipare alla ripartizione del cinque per mille presentando delle domande d’iscrizione che, per l’anno 2012, dovevano essere completate ed inviate entro il primo ottobre 2012.

Nel fare la richiesta gli enti in questione devono effettuare anche un versamento di 258 euro tramite il modello F24 e indicando il codice tributo 8115 stabilito dalla Risoluzione n. 46 dell’11 maggio 2012. I requisiti per l’accesso al cinque per mille devono essere posseduti dai richiedenti alla scadenza della presentazione delle domande d’iscrizione ad ogni settore.

I settori indicati sono quello degli enti di volontariato e quello delle associazioni sportive e dilettantistiche.

Il contenzioso tributario per i terremotati

 Con la circolare 43/E dell’Agenzia delle Entrate, l’Erario ha deciso di chiarire alcuni aspetti del Dl n. 74 del 6 giugno, riguardo i contenziosi tributari dei cittadini residenti nelle zone terremotate.

Premessa. Il decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito nella legge n. 122 del primo agosto 2012, ha indicato gli interventi urgenti del Governo in favore delle popolazioni terremotate che risiedono nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo.

Il Dl prevede la sospensione dei processi civili, penali, amministrativi e di competenza delle giurisdizioni speciali, il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini.

L’Agenzia delle Entrate, considerato che sono stati sospesi i termini per il compimento di atti del procedimento da svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni compiti dal sisma – quelli delle province di Bologna, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia, Modena e Rovigo – spiega che sono stati sospesi soltanto i processi pendenti alle Commissioni tributarie provinciali di Ferrara e Mantova al 20 maggio 2012.

Non ci sono altri uffici tributari nelle zone indicate dal decreto che, tra l’altro, non sospende i procedimenti cautelari e di quelli la cui ritardata trattazione potrebbe determinare un pregiudizio alle parti.

Per agevolare i lavori sono state anche sospese le udienze, sempre nelle Commission di Mantova e Ferrara, riguardanti i processi pendenti davanti agli uffici giudiziari che non hanno sede presso i comuni colpiti dal sisma e quelli in cui una delle parti risieda nei comuni interessati dal terremoto.

Il documento integrale in formato pdf è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

Novità fiscali per i terremotati dell’Emilia Romagna

 Il fisco ha deciso di concedere più tempo a tutti i cittadini e contribuenti che hanno subito i danni del terremoto del 20 maggio scorso. Per loro ci saranno circa 15 giorni in più per compilare ed inviare la comunicazione relativa all’accesso al finanziamento.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le “Istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione per l’accesso al finanziamento dei pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria a seguito del sisma del mese di maggio 2012“.

Il riferimento normativo è l’articolo 11, comma 11 del Dl n. 174 del 10 ottobre 2012. Il Direttore dell’Agenzia ha disposto una proroga per le presentazioni delle comunicazioni di accesso al finanziamento. La documentazione, anziché essere inviata entro il 16 novembre, dovrà essere inviata entro il 30 novembre 2012.

E’ stato inoltre previsto che il contribuente possa inviare delle comunicazioni integrative qualora il fabbisogno di denaro sia superiore a quanto stimato all’inizio. L’integrazione deve comunque essere presentata entro il 30 novembre 2012 e la nuova comunicazione, completata in tutte le sue parti, va a sostituire integralmente quella precedente.

L’Agenzia delle Entrate ribadisce che tutte le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione per l’acceso al finanziamento dei pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria a seguito del sisma del maggio 2012, sono contenute nell’Allegato A della comunicazione di cui potete prendere visione a questo link (apre un documento in formato .pdf).

Come si esercita l’opzione della cedolare secca

 Per optare per il regime facoltativo della cedolare secca ed avere qualche beneficio in termini fiscali è necessario conoscere i moduli messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

In alcuni articoli abbiamo già definito le caratteristiche di questa tassa, le modalità di calcolo dell’imposta e abbiamo fornito alcune informazioni sul versamento e la durata dell’opzione. Adesso prendiamo in esame la procedura per esercitare l’opzione.

I cittadini interessati all’opzione della cedolare secca, possono esercitare l’opzione al momento della registrazione del contratto di locazione attraverso una “denuncia” fatta tramite il modello semplificato Siria messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure tramite il modello 69.

Il modello semplificato Siria. Questo modello si può usare soltanto in alcuni casi specifici: quando il numero totale di locatori e affittuari non supera le tre unità, quando tutti i locatori esercitano l’opzione per la cedolare secca, quando c’è una sola unità abitativa e non più di tre pertinenze, quando tutti gli immobili sono censiti con l’attribuzione di una rendita, quando il contratto contiene soltanto un rapporto di locazione.

Se questi requisiti non ci sono, deve essere utilizzato il modello 69 che deve essere usato anche per le proroghe, per le risoluzioni anticipate e per tutti gli altri casi previsti. Entrambi i modelli possono essere scaricati dal sito dell’Agenzia delle Entrate.

Come si versa e quanto dura la cedolare secca

 La cedolare secca è l’imposta che sostituisce la vecchia tassa sugli affitti. Il particolare sconto previsto per chi esercita l’opzione è legato alla volontà del legislatore di far emergere il nero nel settore immobiliare.

In breve abbiamo ripercorso le caratteristiche della cedolare secca introdotta nel 2011, e abbiamo anche affrontato insieme il calcolo dell’imposta e le comunicazioni obbligatorie. Adesso cerchiamo di capire come si versa l’imposta e quanto dura l’esercizio dell’opzione.

Versamento della cedolare secca. Per il 2012 è stato previsto che la cedolare secca sia versata con un acconto pari al 95% dell’imposta che è dovuta per l’anno.

Si può versare in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo non supera i 257,52 euro. Oppure si può versare in due rate, la prima entro il 16 giugno pari al 40 per cento della tassa e la seconda, il 60% entro il 30 novembre.

In realtà per il 2012 è stato previsto un differimento dell’acconto di tre punti percentuali per cui chi paga in un’unica soluzione deve anticipare il 92% dell’imposta e chi paga in due rate deve ricordarsi che a giugno ha pagato il 38% dell’imposta e deve pagare il 54% entro novembre.

L’acconto in questione non è dovuto nel caso in cui si tratti del primo anno di applicazione dell’imposta. Le scadenze sono identiche a quelle dell’Irpef, ecco un modo per tenerle a mente.

Durata. L’opzione è vincolante per tutta la durata anche residua del contratto dal momento della scelta, ma il locatore può revocarla l’anno successivo a quello di esercizio dell’opzione.

Calcolo e comunicazione della cedolare secca

 La cedolare secca è un’imposta introdotta nel 2011 per agevolare l’emersione degli affitti in nero ed offre ad affittuatari e padroni di casa che optano per questo regime facoltativo una serie di sconti a livello fiscale. Ma come si calcola e come si comunica l’opzione.

Abbiamo ripercorso insieme le origini e le caratteristiche essenziali di questa imposta, adesso passiamo agli strumenti pratici di calcolo della tassa e alle istruzioni per la comunicazione della stessa, affidandoci a quanto spiega nei dettagli l’Agenzia delle Entrate.

Importo. La cedolare secca che va a sostituire l’imposta sugli affitti valida fino al 2011, si calcola come il 21 per cento del canone di locazione annuo che è stato definito e concordato tra affittuario e padrone di casa (o usufruttuario). L’aliquota scende al 19% nel caso in cui la casa affittata abbia le seguenti caratteristiche:

  • sia localizzata in un comune ad alta tensione abitativa, così come il Cipe le definisce;
  • sia localizzata in un comune con carenza di disponibiità abitative. E’ il caso di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni limitrofi, con l’aggiunta di altri comuni che fanno parte dello stesso capoluogo di provincia.

Comunicazione. Il proprietario di casa che decida di optare per la cedolare secca deve comunicare questa opzione anche al conduttore dell’immobile, ovvero all’affittuario tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. La comunicazione deve essere inviata prima di esercitare l’opzione che altrimenti è inefficace.

Cos’è la cedolare secca

 Che cos’è la cedolare secca? E come si può completare l’iter della pratica. Per spiegare contenuti e procedura di questa imposta, bisogna andare indietro fino al 2011, anno in cui è stata introdotta la “cedolare secca sugli affitti“. Con questa dicitura si fa riferimento ad un’imposta che sostituisce le tasse sugli affitti.

Una specie di canone calmierato, un regime facoltativo che si sostituisce a quello ordinario e consente di avere qualche piccolo beneficio in termini economici. Nella pratica la cedolare secca sostituisce sia l’Irpef e le addizionali collegate, sia l’imposta di registro, sia l’imposta di bollo.

Sostiuisce o meglio accorpa anche l’imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione e l’imposta di bollo sulle risoluzioni e proroghe del contratto qualora ci fossero.

L’opzione della cedolare secca non esonera il padrone di casa e l’affittuatario dall’obbligo di versamento dell’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

Il regime della cedolare secca può essere scelto dalle persone che sono proprietarie di un immobile o ne sono usufruttuarie. Non possono aderire a questo “regime facoltativo” le società e gli enti non commerciali.

La cedolare secca si può esercitare sulle unità abitative che al catasto figurano nelle categorie da A1 ad A11 tranne uffici e studi privati, più le relative pertinenze.