Chiarimenti sul 730 precompilato dopo lo slittamento della scadenza – II parte

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Caf e professionisti che al 7 luglio hanno trasmesso almeno l’ottanta per cento delle dichiarazioni, hanno tempo fino al 23 luglio per svolgere tutti gli altri adempimenti. L’Agenzia delle Entrate va incontro ai contribuenti nel primo anno di avvio sperimentale della dichiarazione.

La circolare n. 26 del 7 luglio dell’Agenzia risponde alle domande riguardanti la dichiarazione precompilata, poste nel corso dell’evento “Forum730” del 30 giugno scorso, organizzato da Il Sole 24ore. Il primo quesito riguarda le modalità di rettifica della dichiarazione nel caso in cui un contribuente si è dimenticato di inserire un reddito derivante da una collaborazione occasionale.

>Chiarimenti sul 730 precompilato dopo lo slittamento della scadenza- I parte

La seconda domanda invece è riferita al caso in cui il modello di dichiarazione non contienga un reddito
per il quale il sostituto d’imposta non ha inviato la Certificazione Unica.

La domanda

Un contribuente accetta una dichiarazione che non contiene un reddito per il quale il sostituto d’imposta non ha inviato la Certificazione Unica. In questo caso, quali sanzioni rischia il contribuente e quali il sostituto d’imposta?

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Al riguardo, si segnala che il contribuente ha l’obbligo di dichiarare i redditi percepiti. Nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, la circolare 11/E del 2015 ha chiarito che l’esclusione dal controllo formale, opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi all’Agenzia delle entrate (per il 2015 si tratta degli interessi passivi sui mutui, dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali).

Pertanto, in questi casi, il controllo formale potrà riguardare i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica. Allo stesso tempo, nel caso in cui un reddito non viene indicato nella
dichiarazione precompilata a causa della mancata trasmissione della Certificazione Unica da parte del sostituto d’imposta, il contribuente dovrà integrare la dichiarazione precompilata. In caso contrario, sarà soggetto al controllo da parte dell’Agenzia delle entrate per dichiarazione infedele. Per quanto riguarda la responsabilità del sostituto d’imposta, è prevista una sanzione di 100 euro per ogni certificazione errata, o trasmessa tardivamente o non trasmessa.

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