I vantaggi del regime forfetario spiegati dall’Erario

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È tempo, per chi ha la facoltà di scegliere, di definire il proprio regime fiscale scegliendo se adottare il regime forfetario che sostituisce i nuovi minimi oppure se entrare nel regime tradizionale. Ognuno deve valutare convenienza e opportunità delle sue scelte. L’Erario per guidare i contribuenti, elenca sul suo periodico d’informazione, i vantaggi del regime forfetario

I contribuenti che adottano il nuovo regime fiscale agevolato, che semplifica con i coefficienti la modalità di calcolo del reddito imponibile, variando i dati in base al codice ATECO dell’attività svolta, hanno diversi vantaggi. Per loro le spese sostenute diventano irrilevanti, tranne i contributi previdenziali obbligatori la cui eccedenza può essere scomputata dal reddito complessivo.

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L’Erario in un articolo pubblicato su Fiscoggi, elenca comunque 8 vantaggi di chi aderisce al regime forfetario:

  • è esonerato dal versamento dell’Iva e dagli altri adempimenti in materia (registrazione delle fatture emesse; registrazione dei corrispettivi; registrazione degli acquisti; tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione; dichiarazione e comunicazione annuale IVA; spesometro; comunicazione delle operazioni con Paesi black list. È invece tenuto alla certificazione dei corrispettivi, emettendo fattura ovvero, se da questa esonerato, rilasciando scontrino o ricevuta fiscale (la fattura dovrà recare, anziché l’ammontare dell’imposta, l’annotazione “Operazione in franchigia da Iva”)
  • è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive
  • non è soggetto a studi di settore e parametri
  • è esonerato, ai fini delle imposte dirette, dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, esclusa la conservazione dei documenti ricevuti ed emessi
  • non subisce l’effettuazione, da parte dei sostituti d’imposta, di ritenute d’acconto sui ricavi/compensi percepiti (a tale scopo, deve rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito in questione è soggetto a imposta sostitutiva)
  • non è tenuto a operare ritenute sui redditi erogati (lavoro dipendente e assimilato, autonomo, ecc.)
  • se imprenditore, può versare i contributi previdenziali in base al reddito dichiarato e non sul reddito minimale
  • se nuova attività, nei primi tre anni il reddito imponibile è ridotto di un terzo, qualora si verifichino queste tre ulteriori circostanze:
    • il contribuente, nei tre anni precedenti, non ha svolto attività artistica, professionale o d’impresa, neanche in forma associata o familiare
    • l’attività da esercitare non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta, anche sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, a meno che non si tratti del periodo di pratica obbligatoria richiesto per l’esercizio dell’arte o della professione
    • se si tratta di prosecuzione di attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non è superiore alla soglia indicata nella tabella per quell’attività.

 

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