Il forfetario rimpiazza i nuovi minimi, chi può accedere?

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Nel 2015 la disciplina dei nuovi minimi è stata rimpiazzata dal regime forfetario. I nuovi minimi potranno però essere ancora sfruttati fino al compimento dei cinque anni di attività oppure fino al raggiungimento dei 35 anni del contribuente. In un articolo dell’Erario si spiega chi è dentro e chi è fuori da questo regime fiscale.

Il 2015 si apre con una novità. Quasi tutti coloro che hanno aderito al regime dei nuovi minimi adesso faranno parte del regime forfetario. Per loro ci sarà la determinazione del reddito a forfait moltiplicando i ricavi o i compensi prodotti nell’anno per un coefficiente che varia in base all’attività svolta. Ci sarà poi l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota al 15 per cento da versare con le stesse modalità preiste per l’Irpef.

Chi può avvalersi del regime dei minimi per l’apertura di una Partita Iva?

Per accedere a questo nuovo regime, però, c’è bisogno che si presentino in modo concomitante una serie di requisiti e condizioni facendo riferimento all’anno precedente. Le condizioni da rispettare sono così riassunte sul sito dell’Agenzia delle Entrate:

  • i ricavi/compensi conseguiti/percepiti, ragguagliati ad anno e senza considerare gli eventuali importi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore o ai parametri, non devono superare i limiti indicati nella tabella sottostante
  • le spese complessivamente sostenute per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori (anche a progetto), comprese le somme erogate agli associati sotto forma di utili da partecipazione, non devono eccedere i 5.000 euro lordi
  • il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali risultanti alla chiusura dell’esercizio non deve superare i 20.000 euro, considerando: per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il loro valore normale (articolo 9 del Tuir); per i beni utilizzati promiscuamente, il 50%. Nel conteggio non rientrano i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e i beni immobili, in qualsiasi modo acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione
  • eventuali redditi di lavoro dipendente e assimilati posseduti non devono essere superiori a quelli d’impresa, arte o professione, a meno che il rapporto di lavoro sia cessato o la somma delle due tipologie di reddito non ecceda i 20.000 euro.

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