Jobs Act, le riforme non ancora attuate

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La modernizzazione del lavoro accessorio viene avviata in via ufficiale grazie alla pubblicazione del D.Lgs numero 81 del 2015.

Malgrado ciò non tutte le novità previste dal Jobs Act sono state ancora messe in atto.

Le modifiche che riguardano la comunicazione telematica da inviare alle Direzioni Territoriali e non più all’Inps, al momento sono congelate facendo permanere le vecchie procedure fino a nuova comunicazione

I termini lavoro subordinato e lavoro autonomo scompaiono nel testo iniziale, nel testo definitivo il lavoro accessorio 2.0 è presentato come attività lavorativa ma non si precisa a quale tipologia appartenga ricomprendendolo implicitamente in attività subordinata, autonoma e collaborativa.

Il lavoro accessorio non può produrre una remunerazione superiore ai 7000 euro per la totalità dei committenti mentre non permette una retribuzione superiore ai 2000 euro per singolo committente nell’anno civile (ovvero dal 1 gennaio al 31 dicembre), mentre in passato ci si riferiva all’anno solare.

Appalti

Rimangono escluse dal lavoro accessorio le attività eseguite in regime di appalti di opere o servizi anche se il Ministero deve ancora individuare in quali ipotesi la prestazione va considerata come appalto oppure no, Resta inteso che nel frattempo qualsiasi attività eseguita verso terzi e non in favore del committente, sarà considerata come prestazione in regime di appalto e ricondotta al lavoro subordinato.

Attività agricole stagionali

La prestazione di lavoro accessorio nel settore dell’agricoltura può essere effettuata in due situazioni:

  • da pensionati e giovani fino a 25 anni (se iscritti ad un ciclo di studi o universitari) nell’ambito di attività stagionali
  • a favore di imprenditori agricoli marginali svolte da qualsiasi lavoratore senza limiti di età che nell’anno precedente non sia stato iscritto nell’elenco anagrafico dei lavoratori agricoli

Retribuzione lavoro accessorio

Le modalità di perfezionamento del lavoro accessorio portano l’obbligo per i committenti di acquistare buoni lavoro in via telematica o presso le rivendite autorizzate. L’acquisto nelle rivendite autorizzate, comunque, costituisce comunque acquisto telematico.

 

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