Se un contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi vuol dire che l’ufficio finanziario puรฒ determinare in maniera induttiva il reddito imponibile ad esso riferito, soltanto sulla base di dati e notizie raccolti dalle sue fonti. Non รจ possibile invece che il contribuente invochi il contraddittorio.ย
Nel momento in cui un’impresaย decide di non presentare la dichiarazione, rinuncia anche al diritto di contraddittorio con l’amministrazione tributaria. Vuol dire che poi, se il fisco rileva delle imprecisioni, degli errori o qualcosa che faccia pensare all’evasione fiscale, sarร autorizzato a comminare la multa senza “proteste”.ย L’impresaย cioรจ non potrร invocare la nullitร degli atti e delle informazioni di cui il fisco ha disponibilitร .
>ย Che cos’รจ l’adesione al contraddittorio dell’Agenzia delle Entrateย
Il fatto che ha portato a questa precisazione รจ stato raccontato dall’Agenzia delle Entrate:
La Commissione tributaria regionale, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria e ha cosรฌ confermato la legittimitร degli avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette e Iva notificati a una societร e al socio unico della stessa.
Con il primo motivo di ricorso la societร lamentava che il procedimento amministrativo fosse viziato per la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.
I giudici d’appello hanno ritenuto infondato il motivo, considerato che l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi legittimava di per sรฉ l’ufficio a ricorrere direttamente a un accertamento di tipo induttivo con alla base presunzioni semplici prive dei requisiti previsti dall’articolo 38 del Dpr 600/1973.
L’ulteriore motivo addotto dall’appellante riguardava la presunta impossibilitร di acquisire documentazione probatoria a causa dell’avvenuto sequestro penale di tutta la documentazione contabile. I giudici di secondo grado hanno ritenuto infondato anche tale questione sul presupposto che il sequestro non precludeva alla societร di acquisire documentazione probatoria da adoperare nei rapporti con il Fisco osservando, tra l’altro, che tale misura consentiva all’ufficio finanziario di richiedere e ottenere l’accesso agli atti in possesso del pubblico ministero.
Sulla base di tale documentazione, quindi, l’Agenzia delle Entrate ha potuto ricostruire in maniera attendibile il volume di affari e il reddito della societร , senza necessitร di contraddittorio con la parte.La societร ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, che รจ stato ritenuto infondato anche in sede di legittimitร .