Prestazioni della previdenza complementare: il trasferimento

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 Oltre alla possibilità di ottenere un’anticipazione su quanto versato al fondo che si è scelto per la propria previdenza integrativa, si può anche accedere al capitale attraverso la formula del trasferimento. In realtà non si tratta di una vera e propria possibilità di avere una parte del montante accumulato in liquidità, ma della possibilità di passare ad un altro fondo pensione.

Con l’entrata in vigore della riforma delle pensioni del 2007, chi ha sottoscritto un fondo di previdenza integrativa ha il diritto al trasferimento volontario verso un’altra forma pensionistica di sua scelta, a patto che siano passati almeno due anni dalla prima sottoscrizione.

Il trasferimento è stato previsto soprattutto per quei lavoratori che perdono i requisiti di partecipazione ad un determinato fondo, come accade, ad esempio, nel caso di una sottoscrizione ad un fondo pensione negoziale se si cambia la tipologia di lavoro, senza perdere nulla del montante accumulato.

Infatti, qualunque sia la motivazione del trasferimento ad un altro fondo pensione, il lavoratore ha diritto a mantenere intatta la sua contribuzione, sia per quanto riguarda il TFR maturato fino a quel momento sia per quanto riguarda la contribuzione del datore di lavoro se prevista dal contratto del fondo pensione che si abbandona.

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