Quali sono le clausole rilevanti del contratto di una carta revolving? – II

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 In un post pubblicato prima di questo abbiamo cominciato a vedere quali sono le clausole principali del contratto di una carta revolving, quella particolare tipologia di carta di credito che mette a disposizione del titolare anche un fido mensile, cioè una certa quantità di denaro da prendere ogni mese sotto forma di prestito e da rimborsare il mese successivo.

Quali sono gli elementi principali del contratto di una carta revolving?

Vediamo quindi quali sono le altre clausole contrattuali a cui sono soggette queste particolari carte.

Quali sono le clausole rilevanti del contratto di una carta revolving?

Quali sono le clausole rilevanti del contratto di una carta revolving? – II

Rinuncia alle eccezioni

Quando si effettua un pagamento con una carta revolving il titolare è tenuto ogni volta a sottoscrivere il relativo scontrino e l’ordine di pagamento. In questa circostanza il cliente accetta come esatto l’importo evidenziato sulla ricevuta e conferisce alla società che ha emesso la carta il mandato irrevocabile di pagare per proprio conto l’esercente che offre il bene o il servizio.

La banca o l’istituto di credito che emette la carta si riserva però la facoltà di non pagare pagamenti che non dovessero apparire regolari oppure di negare al cliente l’utilizzo della carta qualora si fosse verificato qualche problema con il consumatore che ne è titolare.

Esonero da responsabilità dell’ente emittente

La banca o l’istituto di credito che emette la carta revolving non è in alcun modo responsabile in merito a qualsiasi tipo di controversia che dovesse nascere tra il titolare della carta e l’esercente che offre il bene o il servizio. In caso di problemi, dunque, relativi a merce difettosa o ad un cattivo servizio, il titolare della carta non può in alcun modo rifiutare all’ente emittente il pagamento della spesa dovuta.

Invio dell’ estratto conto della carta

La banca emittente si impegna ad inviare ogni mese al titolare un estratto conto che riporta il dettaglio delle operazioni effettuate, gli eventuali interessi maturati, le spese di estratto conto e di bollo. Eventuali contestazioni relative alle voci segnate sull’estratto conto devono essere comunicate per iscritto entro 60 giorni, in seguito ai quali l’istituto emittente considera valido e approvato il dettaglio del conto trasmesso al cliente.

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