Quali sono le clausole rilevanti del contratto di una carta revolving? – III

Home > Finanza Personale > Carte di Credito > Quali sono le clausole rilevanti del contratto di una carta revolving? – III

 In alcuni post pubblicati in precedenza abbiamo cominciato a vedere quali sono le principali clausole contrattuali del contratto di una carta revolving. Le carte revolving si distinguono infatti dalle normali carte di credito per il fatto di mettere a disposizione del titolare anche un fido mensile, ovvero un prestito in denaro che può essere utilizzato per eventuali spese.

Quali sono le clausole rilevanti del contratto di una carta revolving?

Vediamo quindi quali sono le altre clausole di norma inserite all’interno di un contratto di una carta revolving.

Quali sono le clausole rilevanti del contratto di una carta revolving? – II

Quali sono le clausole rilevanti del contratto di una carta revolving? – III

Modalità di pagamento degli addebiti

Una carta revolving ha un funzionamento molto simile a quello di una normale carta di credito a saldo, ragione per cui gli addebiti vengono pagati attraverso delega permanente all’addebito automatico sul conto corrente bancario del titolare.

Decadenza dal beneficio del termine

Attraverso la presenza di questa clausola il titolare di una carta revolving riconosce espressamente che nel caso in cui si verificasse un mancato pagamento anche di una sola rata o un ritardo, la banca o l’istituto di credito che emette la carta può decidere in maniera unilaterale di risolvere il contratto, così come avviene per tutte le altre tipologie di prestito, e chiedere al cliente il pagamento immediato  di tutto il debito residuo non ancora saldato.

Custodia e smarrimento della carta

Il titolare di una carta revolving è di norma tenuto alla custodia della carta ed è responsabile del suo utilizzo, comprese le eventuali conseguenze derivanti da un utilizzo fraudolento della carta da parte di persone non autorizzate. In caso di furto o smarrimento, infatti, il titolare è tenuto a comunicare immediatamente all’emittente l’accaduto alla banca via telefono o fax. Ad ogni modo, per scopi di sicurezza, la banca emittente della carta può procedere in qualsiasi momento al suo blocco, anche senza avvisare preventivamente il titolare.

Lascia un commento