Quando non servono le schede carburante

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 La circolare 42/E del 9 novembre 2012 dell’Agenzia delle Entrate, interviene sulla documentazione delle operazioni d’acquisto di carburante dei soggetti Iva e spiega che se tutte le spese sono effettuate con carta di credito o carta prepagata, non servono più le schede carburante.

Le operazioni di acquisto dei carburanti per autotrazione fatte nelle pompe di benzina da parte dei soggetti Iva durante l’attività d’impresa o per viaggi di natura professionale è disciplinata da una normativa che risale al 1972 ed è contenuta nel DPR del 26 ottobre 1972 n. 633.

In particolare si parla di certificazione delle operazioni. Qualche anno dopo, una legge del 1977 ha disposto che:

“con decreti del Ministro delle Finanze saranno stabilite norme dirette a disciplinare la documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all’I.V.A. Tale documentazione sostitutiva della fattura di cui all’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, potrà essere stabilita nella forma di scheda, registro, bollettario od altro e dovrà contenere tutti gli elementi atti ad identificare l’operazione. Con gli stessi decreti saranno stabilite le modalità per la compilazione, la tenuta e la conservazione della suddetta documentazione.”

La nuova normativa, invece,

esonera dall’obbligo della scheda carburante solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate. Ne consegue che i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (es. contanti) sono tenuti all’adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta.”

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