Questioni tra Caf e modello 730. L’Agenzia delle Entrate risolve

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A mettere pace tra i CAF e il modello 730 che quest’anno ha dato non pochi problemi, ci pensa l’Agenzia delle Entrate che si propone di risolvere alcune incongruenze. Ecco la circolare dell’Erario che spiega cosa intende fare il fisco. 

Entro il 26 ottobre ci sarà tempo per il versamento della dichiarazione integrativa ma non è questo l’argomento principe visto che ne abbiamo già parlato in due articoli diversi:

> Fino al 26 ottobre potete correggere il 730

> 730 integrativo – integrazione dei dati del sostituto d’imposta

Prendiamo in esame invece il rapporto tra Caf e 730 in rapporto a scadenze e sanzioni, attività di accertamento e pagamento delle sanzioni.

Con la circolare n. 34/E del 22 ottobre 2015, l’Agenzia fornisce ulteriori precisazioni. Sotto i 30 euro, in ossequio alle disposizioni finalizzate a gestire le procedure di accertamento e riscossione di crediti di modesta entità, è indenne da attività di recupero l’apposizione – da parte del Caf – del visto di conformità su dichiarazione infedele, a prescindere dall’anno d’imposta in “osservazione”.

Vale a dire: l’attuale limite di “sbarramento”, fissato a 30 euro dal 1° luglio 2012, per le attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione dei crediti tributari, erariali e regionali, si applica anche alle violazioni relative al rilascio del visto di conformità commesse prima di quella data.

Con l’avvento del 730 precompilato, sul fronte della responsabilità, chi presta assistenza fiscale prende il posto dell’assistito, anche in caso di 730 “ordinario”. Il Caf o il professionista che presenta tempestivamente la dichiarazione dell’assistito e, successivamente, entro il 10 novembre, la corregge con un 730 rettificativo, è tenuto a pagare la sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, ridotta ad un ottavo (in applicazione della disciplina del ravvedimento operoso), se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre.
Quando invece il 730 è presentato oltre la scadenza del 7 luglio (salvo eventuali proroghe) ed è poi rettificato entro il 10 novembre, oltre alla sanzione per la tardività è dovuta anche quella per visto infedele.

La circolare, infine, precisa che la proroga al 23 luglio, concessa quest’anno per far fronte alle difficoltà sopraggiunte a seguito dell’introduzione della precompilata e del nuovo ruolo assunto dagli intermediari, vale anche per la regolarizzazione della tardiva presentazione dei 730: quella data, pertanto, rappresenta il giorno dal quale decorre la tardività.

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