730 integrativo – integrazione dei dati del sostituto d’imposta

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Può capitare di aver avuto dei dati precisi dal sostituto d’imposta dopo la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730 di luglio. C’è ancora la possibilità di recuperare inserendo le informazioni corrette. Ecco cosa spiega il fisco. 

Dopo aver preso in esame le cose da fare in caso di Maggiore credito, minor debito o imposta invariata valutiamo il da farsi, sempre con scadenza fissata al 26 ottobre, in caso di errori legati al sostituto d’imposta. Il fisco arriva in soccorso del contribuente che deve presentare la dichiarazione integrativa, con queste informazioni:

> Fino al 26 ottobre potete correggere il 730

Integrazione dei dati del sostituto d’imposta
Se nel 730 presentato in estate non sono stati forniti tutti i dati che permettono l’identificazione del sostituto che avrebbe dovuto effettuare il conguaglio o sono state fornite informazioni sbagliate, il contribuente può presentare, entro il 26 ottobre, un nuovo 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice “2” nella casella “730 integrativo” del frontespizio e fornendo le identiche informazioni del modello originario, con l’eccezione di quelle nuove riportate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

Maggiore credito, minor debito o imposta invariata e integrazione dei dati del sostituto
Quando invece il contribuente si accorge di aver non solo omesso (o indicato erroneamente) i dati identificativi del sostituto d’imposta, ma anche di aver “dimenticato” elementi il cui inserimento in dichiarazione comporta un maggior importo a credito o un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello originario, nel 730 integrativo – da presentare sempre entro il 26 ottobre – va esposto il codice “3” nella relativa casella del frontespizio.

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