Riforma decreto PA, il distacco delle prerogative sindacali

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 Dal primo settembre diventa operativa la riforma della Pa con lo scatto della diminuzione del 50% delle prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni, tra cui permessi e distacchi. Il provvedimento  è nella circolare firmata dal ministro della Pubblica amministrazione, Marianna Madia, il 20 agosto. La riduzione, “è finalizzata alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica”. I sindacati sostengono che la diminuzione dei distacchi sindacali interesserà più di mille persone. Con il distacco è riconosciuto al dipendente il diritto a svolgere, a tempo pieno o ridotto, attività sindacale, con la derivante sospensione dell’attività lavorativa.

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Entro il 31 agosto “tutte le associazioni sindacali rappresentative dovranno comunicare alle amministrazioni la revoca dei distacchi sindacali non più spettanti”. Nella circolare è specificato che “il rientro nelle amministrazioni dei dirigenti sindacali oggetto dell’atto di revoca avverrà nel rispetto” del contratto collettivo nazionale quadro sulle prerogative sindacali, “nonché delle altre disposizioni di tutela”. il taglio non si applica alle Rsu, ovvero alle Rappresentanze sindacali unitarie

In merito alle garanzie, la circolare spiega che “il dipendente o dirigente che riprende servizio al termine del distacco o dell’aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito, con precedenza rispetto agli altri richiedenti, in altra sede della propria amministrazione quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio nell’ultimo anno nella sede richiesta ovvero in altra amministrazione anche di diverso comparto della stessa sede”.

Il lavoratore,  “è ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente presso l’amministrazione, ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza, fatte salve le anzianità maturate, e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante attribuzione ‘ad personam’ della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici”.

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