Come si versa e quanto dura la cedolare secca

 La cedolare secca è l’imposta che sostituisce la vecchia tassa sugli affitti. Il particolare sconto previsto per chi esercita l’opzione è legato alla volontà del legislatore di far emergere il nero nel settore immobiliare.

In breve abbiamo ripercorso le caratteristiche della cedolare secca introdotta nel 2011, e abbiamo anche affrontato insieme il calcolo dell’imposta e le comunicazioni obbligatorie. Adesso cerchiamo di capire come si versa l’imposta e quanto dura l’esercizio dell’opzione.

Versamento della cedolare secca. Per il 2012 è stato previsto che la cedolare secca sia versata con un acconto pari al 95% dell’imposta che è dovuta per l’anno.

Si può versare in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo non supera i 257,52 euro. Oppure si può versare in due rate, la prima entro il 16 giugno pari al 40 per cento della tassa e la seconda, il 60% entro il 30 novembre.

In realtà per il 2012 è stato previsto un differimento dell’acconto di tre punti percentuali per cui chi paga in un’unica soluzione deve anticipare il 92% dell’imposta e chi paga in due rate deve ricordarsi che a giugno ha pagato il 38% dell’imposta e deve pagare il 54% entro novembre.

L’acconto in questione non è dovuto nel caso in cui si tratti del primo anno di applicazione dell’imposta. Le scadenze sono identiche a quelle dell’Irpef, ecco un modo per tenerle a mente.

Durata. L’opzione è vincolante per tutta la durata anche residua del contratto dal momento della scelta, ma il locatore può revocarla l’anno successivo a quello di esercizio dell’opzione.

Calcolo e comunicazione della cedolare secca

 La cedolare secca è un’imposta introdotta nel 2011 per agevolare l’emersione degli affitti in nero ed offre ad affittuatari e padroni di casa che optano per questo regime facoltativo una serie di sconti a livello fiscale. Ma come si calcola e come si comunica l’opzione.

Abbiamo ripercorso insieme le origini e le caratteristiche essenziali di questa imposta, adesso passiamo agli strumenti pratici di calcolo della tassa e alle istruzioni per la comunicazione della stessa, affidandoci a quanto spiega nei dettagli l’Agenzia delle Entrate.

Importo. La cedolare secca che va a sostituire l’imposta sugli affitti valida fino al 2011, si calcola come il 21 per cento del canone di locazione annuo che è stato definito e concordato tra affittuario e padrone di casa (o usufruttuario). L’aliquota scende al 19% nel caso in cui la casa affittata abbia le seguenti caratteristiche:

  • sia localizzata in un comune ad alta tensione abitativa, così come il Cipe le definisce;
  • sia localizzata in un comune con carenza di disponibiità abitative. E’ il caso di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni limitrofi, con l’aggiunta di altri comuni che fanno parte dello stesso capoluogo di provincia.

Comunicazione. Il proprietario di casa che decida di optare per la cedolare secca deve comunicare questa opzione anche al conduttore dell’immobile, ovvero all’affittuario tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. La comunicazione deve essere inviata prima di esercitare l’opzione che altrimenti è inefficace.

Cos’è la cedolare secca

 Che cos’è la cedolare secca? E come si può completare l’iter della pratica. Per spiegare contenuti e procedura di questa imposta, bisogna andare indietro fino al 2011, anno in cui è stata introdotta la “cedolare secca sugli affitti“. Con questa dicitura si fa riferimento ad un’imposta che sostituisce le tasse sugli affitti.

Una specie di canone calmierato, un regime facoltativo che si sostituisce a quello ordinario e consente di avere qualche piccolo beneficio in termini economici. Nella pratica la cedolare secca sostituisce sia l’Irpef e le addizionali collegate, sia l’imposta di registro, sia l’imposta di bollo.

Sostiuisce o meglio accorpa anche l’imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione e l’imposta di bollo sulle risoluzioni e proroghe del contratto qualora ci fossero.

L’opzione della cedolare secca non esonera il padrone di casa e l’affittuatario dall’obbligo di versamento dell’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

Il regime della cedolare secca può essere scelto dalle persone che sono proprietarie di un immobile o ne sono usufruttuarie. Non possono aderire a questo “regime facoltativo” le società e gli enti non commerciali.

La cedolare secca si può esercitare sulle unità abitative che al catasto figurano nelle categorie da A1 ad A11 tranne uffici e studi privati, più le relative pertinenze.