Imu, il saldo rimborsato con la Tasi?

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 Potrebbe esserci una mini stangata a gennaio 2014 anche per le prime case ora esentate. Il Dl 133 stabilisce che la seconda rata รจ dovuta se il Comune ha deliberato per il 2013 un’aliquota per l’abitazione principale maggiore di quella base prevista dalla legge.

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In questi casi il contribuente dovrร  versare l’imposta pari al 40% della differenza risultante tra l’aliquota del 4 per mille e quella decisa dal Comune. La scadenza รจ prevista per il 16 gennaio 2014. Restano fuori da qualsiasi beneficio le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, mentre non saranno soggette allโ€™ Imu le assimilate, come le case dei lungo degenti.

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Restano esentati dal pagamento della seconda rata i fabbricati rurali strumentali allโ€™attivitร  e i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti. ย La novitร  che sta attirando tante discussioni รจ che la mini rata che dovrebbe essere pagata il 16 gennaio 2014, ossia, il 40% della differenza tra lโ€™aliquota base dello 0,4% e lโ€™eventuale maggior aliquota deliberata dal Comune di residenza potrebbe essere portata in detrazione dalla Iuc, che i contribuenti dovranno cominciare a pagare proprio da gennaio.

Tale copertura, secondo il Partito democratico, potrebbe giungere da un aumento della tassazione sulle terze e quarte case. Da queste dovrebbero arrivare anche le risorse per andare a coprire lโ€™eventuale reintroduzione, a discrezione dei Comuni, delle vecchie detrazioni che valevano per lโ€™Imu (200 euro per la casa, 50 per ogni figlio a carico) nella nuova imposta.