Viaย al controllo a distanza sui lavoratori medianteย telefonini, pc e tablet. La notizia ha mandato su tutte le furie la Cgil.
Lo ha messo nero su bianco il governo nel decreto attuativo del Jobs Act, approvato dal governo l’11 giugno scorso, che – di fatto – cancella l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori sui controlli a distanza: “Accordo sindacale o autorizzazione ministeriale – si legge nel testo – non sono necessari per l’assegnazione ai lavoratori degli strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa, pur se dagli stessi derivi anche la possibilitร di un controllo a distanza del lavoratore”.
Le norme in vigore, invece, รจ “vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalitร di controllo a distanza dell’attivitร dei lavoratori”, mentre per possono essere installati “impianti e apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilitร di controllo a distanza dell’attivitร dei lavoratori” solo dopo un accordo con le rappresentanze sindacali.
Adesso l’esecutivo lascia carta bianca alle aziende per l’utilizzo degli strumenti aziende e rende possibile installare impianti audio e video dopo un accordo sindacale o l’autorizzazione da parte del ministero del Lavoro (per le imprese con piรน unitร dislocate in una o piรน regioni).
A spiegare nello specifico le novitร รจ la relazione illustrativa che accompagna il testo del dlgs in cui si fa riferimento “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere operativa la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze” per controllare i quali non servono via libera. Di fatto – รจ il ragionamento del governo – “non dobbiamo chiedere il permesso ai rappresentanti di lavoratori per dotarli di strumenti di lavoro”, anche questi, poi possono essere utilizzati per controllare la loro efficienza. I dati che ne derivano possono essere “utilizzati ad ogni fine connesso al rapporto di lavoro, purchรฉ sia data al lavoratore adeguata informazione circa le modalitร d’uso degli strumenti e l’effettuazione dei controlli, sempre, comunque, nel rispetto del Codice privacy”.