Incassi e prelievi tramite Pos ricostruiscono il giro d’affari

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Se un contribuente ha dichiarato tutto quello che ha guadagnato può stare tranquillo che non succederà proprio niente, ma se ha dichiarato meno deve temere perché l’Agenzia delle Entrate potrà far valere anche il registro del POS per incassi e prelievi quindi sia per le entrate che per le uscite. 

L’Agenzia delle Entrate può contestare maggiori ricavi, rispetto a quelli dichiarati dal contribuente, sulla base dei dati forniti dall’utilizzo delle carte di credito e bancomat. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 13494 del 1° luglio 2015, che dice

 

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“la discordanza tra le somme riscosse dalla contribuente tramite carta di credito e p.o.s. ed i ricavi risultanti dalle scritture contabili dichiarati dalla società” integra, senz’altro, una presunzione legale di maggiori ricavi.

La pronuncia della Cassazione

“L’esistenza di attività non dichiarate può desumersi anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti (Cass.20060/2014), e che l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione può, in particolare, derivare dalla incompletezza, inesattezza e non veridicità delle registrazioni contabili, desumibile anche da altri documenti relativi all’impresa”.

Nel caso di specie, “la discordanza tra le somme riscosse dalla contribuente tramite carta di credito e p.o.s. ed i ricavi risultanti dalle scritture contabili dichiarati dalla società” integra senz’altro una presunzione legale di maggiori ricavi.

Come spiega ancora l’Agenzia delle Entrate: la Corte suprema si era già pronunciata su argomenti simili con le sentenze 6936/2011 e 2939/2006, spiegando che “i costi di manutenzione straordinaria non sono deducibili, in quanto privi di requisito dell’inerenza all’attività d’impresa, ex art. 75 del TUIR, se effettuati su beni detenuti in locazione”, non essendo ravvisabile la correlazione tra la spesa e l’esercizio effettivo dell’attività economica dell’imprenditore. Vuol dire che il beneficiario dei miglioramenti apportati all’immobile locato rimane esclusivamente il locatore.

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