Nessun aiuto fiscale ai ritardatari

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 Il cittadino che non sappia rispettare i tempi dettati dal Fisco, non può beneficiare degli sconti previsti dall’Agenzia delle Entrate. A ribadirlo è un provvedimento dell’Erario del 24 gennaio 2003. In pratica, se un contribuente aveva diritto ad un incentivo e non ha rispettato i termini d’ammissione al beneficio, poi non può piangere sul latte versato.

Bisogna andare indietro di 10 anni per scoprire il riferimento normativo. Nel 2003 era stata infatti stabilita una correlazione tra la fruizione degli incentivi fiscali legati all’investimento nelle aree svantaggiate e i tempi della comunicazione dei contribuenti relativa ai contenuti del progetto.

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Questa disposizione, tra l’altro, è stato considerato che non fosse in contrasto con lo Statuto dei contribuente. Una sentenza della Corte di Cassazione del 31 gennaio 2013, è andata a ripescare in questi archivi della normativa tributaria, per giudicare un fatto.

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L’Agenzia delle Entrate aveva chiesto ad una Srl che operava nelle aree svantaggiate indicate dall’ex articolo 8 legge n. 388/2000, il recupero del credito d’imposta relativo agli investimenti compiuti. La domanda era stata quindi impugnata dall’Srl che ha contestato la decadenza del beneficio fiscale indicata dalle Entrate.

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La decadenza del beneficio era legata alla mancanza di comunicazione sul contenuto e sulla natura dell’investimento fatto. I porporati hanno stabilito che senza la presentazione nei termini del modello di comunicazione Cvs, possono venire meno i requisiti per l’accesso ai benefici.

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