Chi può effettuare la totalizzazione dei contributi

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Ci dedichiamo alle pensioni e in particolare ad alcune operazioni collegate alla domanda di pensione. Abbiamo già spiegato qualcosa della ricongiunzione ed ora vediamo nel dettaglio a cosa serve e chi può chiedere la totalizzazione dei contributi

Chi può totalizzare

Possono esercitare la facoltà prevista e totalizzare i periodi assicurativi, per ottenere un’unica pensione, i lavoratori iscritti:

Guida alla ricongiunzione contributi

  • a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
  • alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria;
  • alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
  • agli appositi albi o elenchi, gestiti dagli Enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
  • alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati, introdotta dall’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • al fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Può essere liquidata anche una pensione in regime di totalizzazione con sola contribuzione Inps (ad es. con contribuzione da lavoro dipendente e/o da lavoro autonomo con versamento nella gestione separata).

La totalizzazione può essere richiesta dai superstiti di assicurato ancorché quest’ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Condizioni della totalizzazione

La totalizzazione, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità, può essere effettuata tenendo conto dei periodi contributivi delle sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno tre anni.

L’assicurato, inoltre, non deve:

  • aver richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45 in data successiva all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006;
  • essere titolare di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione.

La titolarità di un trattamento pensionistico diretto, in una delle gestioni interessate alla totalizzazione, determinal’impossibilità di ottenere una prestazione diretta da totalizzazione, anche se si devono totalizzare periodi contributivi maturati in gestioni diverse da quella o quelle nelle quali sia stata già liquidata una prestazione a favore dell’assicurato

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