Equitalia, non ci saranno più sanzioni

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Il governo sta studiando una soluzione, da inserire nella prossima legge di Stabilità per far sì che i debiti contratti dai cittadini con Equitalia non siano gravati dalle sanzioni ma prevedano soltanto l’applicazione degli interessi. Niente interessi di mora e niente sanzioni per i pagamenti che dovranno essere completati poi in tre anni. 

In tre anni si dovranno pagare tutti i debiti. La prima rata sarà la più consistente e poi si andrà avanti con altre due rate, una all’anno. A relazionare la proposta ci ha pensato Enrico Zanetti Vice ministro dell’Economia, inserendo la discussione delle norme sul tavolo di Palazzo Chigi e del Ministero dell’Economia.

Confesercenti nel riportare la notizia spiega qual è il totale dei carichi affidati all’agente di riscossione Equitalia: dal 2000 al 2015 ammonta a 1.058 miliardi di euro, una cifra pari a quasi metà del debito pubblico italiano. E continua facendo i conti in tasca allo Stato, anche perché non tutti i debiti rientrano nella procedura descritta.

Il 20,5% di essi è già stato annullato dagli enti creditori e dei rimanenti 841 miliardi di euro, un terzo vengono ritenuti di difficile riscossione (fallimento, nullatenenza, morte). Altri 314 miliardi poi, Equitalia ha già tentato, invano, delle azioni esecutive. Dunque, al netto di altri 25 miliardi di euro di rate per riscossioni dilazionate e di 81 miliardi di riscosso rimangono 85 miliardi di euro, di cui 34 miliardi non sono lavorabili perché inferiori ai limiti legali per le azioni cautelari ed esecutive. La rottamazione delle cartelle, insomma, sarebbe applicabile a soli 51 miliardi di euro.

La nuova misura prevede la possibilità di estinguere tutti i carichi pendenti al 31 dicembre 2015, pagando quanto iscritto al ruolo maggiorato solo di interessi legali, ai quali andrà aggiunto un 3% a titolo di remunerazione forfetaria di Equitalia. E il pagamento, come anticipato, avviene in tre rate o anche in un’unica soluzione. Nel caso delle tre rate è specificato che la prima deve essere estinta entro 30 giorni dall’accettazione dell’istanza, poi la seconda dopo un anno e la terza dopo due anni.

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