IMU pensionati residenti all’estero, cosa c’è da sapere

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Una richiesta di chiarimenti ufficiale che riporta in primo piano un argomento di grande attualità, quello dell’IMU sulle abitazioni principali dei pensionati italiani che adesso per convenienza o necessità, risiedono all’estero. Vediamo la domanda e la risposta offerte ai cittdini.

La domanda

Sono stati richiesti chiarimenti in merito al caso in cui i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), aventi diritto all’applicazione del trattamento di favore in materia di imposta municipale propria (IMU), previsto dall’art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, siano proprietari di più abitazioni dislocate in diversi comuni del territorio italiano. In particolare, è stato chiesto quali devono essere in siffatta ipotesi i criteri per stabilire quale immobile debba essere considerato direttamente adibito ad abitazione principale.

Una sintesi della risposta del Dipartimento delle finanze

A tale proposito, si fa presente che alla medesima conclusione si è già pervenuti nella Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 proprio in occasione dell’illustrazione delle disposizioni relative all’IMU applicabili all’abitazione principale. In particolare, al paragrafo “6. L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE” si legge che l’abitazione principale deve essere costituita, come espressamente previsto dall’art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto. In tal caso, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita. Pertanto, il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione del regime di favore stabilito dall’IMU per l’abitazione principale; le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati.

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