La Cassazione apre verso la liquidazione del danno esistenziale nelle assicurazioni

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 Al giorno d’oggi ogni aspetto materiale della vita di un individuo è diventato potenzialmente assicurabile. Il mercato delle assicurazioni, infatti, si presenta agli occhi dei consumatori sempre più vario, pronto ad offrire il prodotto assicurativo più adatto per la protezione delle esigenze e dei bisogni anche più particolari.

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Se si dà uno sguardo alla tipologia di polizze che è possibile sottoscrivere oggi, la lista potrebbe essere simile a quella che segue:

  • polizze auto
  • polizze moto
  • polizze ciclomotori
  • polizze veicoli
  • polizze vita
  • polizze casa e famiglia
  • polizze investimenti
  • polizze credito
  • polizze animali domestici
  • polizze professionali
  • polizze viaggi.

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Questa lista, siamo sicuri, potrebbe senza dubbio continuare a lungo, dal momento che una buona parte delle assicurazioni sono oggi obbligatorie in molti casi e  una parte sono una buona consuetudine, come ad esempio quelle sui sempre più costosi beni tecnologici che trovano posto nelle nostre case.

Fin qui, dunque, per la copertura dei danni e degli aspetti materiali della vita di un individuo. Ma come si comportano, le assicurazioni nei confronti di altri tipi di danno?

Da tempo nel risarcimento assicurativo di un sinistro vengono presi in considerazione anche i danni biologici e morali, ma recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza del 23 settembre 2013 nuemro 21716 – ha aperto anche nei confronti dei danni esistenziali.

Il danno esistenziale in Italia non può essere risarcito in modo autonomo, perché non ammesso dalla giurisprudenza assicurativa, ma la Cassazione ha indicato che nel risarcimento di un danno il giudice deve prendere in considerazione tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale patiti concretamente dalla vittima. 

 

 

 

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