L’Iva sui servizi accessori

Home > Fisco > Normativa Fiscale > L’Iva sui servizi accessori

 In occasione di un controllo sull’attività di una ditta di servizi di pulizia, è stato notato che c’era un errore importante nella fatturazione. A far chiarezza sulla questione è intervenuta la Commissione tributaria di secondo grado della provincia di Trento.

Quando l’IVA è indetraibile

I fatti sono questi: un’azienda che si occupa di offrire diversi servizi ad enti pubblici e privati, ha fatto rientrare i servizi di pulizia offerti ad una casa di riposo per anziani, come prestazioni accessorie. In base ad un decreto del Presidente della Repubblica del 1972 le prestazioni accessorie a quelle curative, nei brefotrofi, nelle case di riposo e in altri enti simili, sono esenti da IVA.

L’imprecisione autorizza il risarcimento del consulente

L’azienda in questione ha usato questa normativa per fatturare senza IVA i servizi offerti ad una casa di riposo per anziani. La commissione tributaria trentina, però, ha spiegato che la pulizia di un ente pubblico non è da considerarsi accessoria se non può essere inserita all’interno di una più vasta gamma di servizi che sono quelli di alloggio e cura. Questo vuol dire che l’azienda ha erroneamente usato l’esenzione IVA ed ora dovrà restituire quanto dovuto all’Erario.

Cosa diversa sarebbe stata se i servizi di pulizia fossero stati a corredo di una prestazione assistenziale offerta agli anziani.

Lascia un commento